
Se dopo la consegna dell’immobile acquistato o la consegna dei lavori di costruzione o finitura appaltati a un’impresa edile, si scopre la presenza di difetti che compromettono il valore e/o l’utilizzabilità del bene, trattasi di vizi occulti, ossia difetti o difformità sopravvenuti e non visibili al momento della consegna.
In questo articolo andremo ad esaminare quali sono i vizi occulti, i diritti dell’acquirente o committente, a seconda che si sia in presenza di un contratto di compravendita immobiliare o di un contratto d’appalto per lavori di costruzione o ristrutturazione di un immobile di proprietà.
Individueremo le garanzie di legge che venditore e appaltatore sono tenuti a dare, le azioni legali esperibili e daremo alcuni suggerimenti su come comportarsi in presenza di vizi immobiliari.
Lo Studio Legale Toppani Vecchiato, in persona dell’avvocato Andrea Toppani, quale esperto in tutela della proprietà immobiliare, è a disposizione per offrire una consulenza qualificata in materia di vizi immobiliari, assistendo le parti già in sede di trattativa precontrattuale, al fine di prevenire anticipatamente e/o risolvere tempestivamente eventuali controversie in materia di vizi immobiliari.
A tutela della proprietà immobiliare è determinate avvalersi tempestivamente dell’assistenza di un legale, così da affrontare le problematiche insorte sin dall’inizio del rapporto contrattuale in un’ottica di risoluzione della controversia nel comune interesse delle parti in gioco, acquirente e venditore, committente e appaltatore. Infatti, una volta terminato il rapporto di compravendita con il rogito notarile o di appalto con la consegna dei lavori sarà più difficile risolvere il contenzioso trovando la stessa disponibilità che venditore o appaltatore avrebbero concesso in pendenza di rapporto per risolvere i vizi manifestatisi.
Le garanzie da vizi che venditore e appaltare sono tenuti a dare al compratore o committente riguardano i soli i vizi occulti, non anche quelli palesi.
I vizi palesi sono quelli conoscibili al compratore o committente al momento del rogito della compravendita o della consegna del bene acquistato o appaltato. Tali vizi palesi si considerano conosciuti e, quindi, accettati dal compratore o dal committente, salvo siano stati taciuti o nascosti in malafede dal venditore o appaltatore. Per questo motivo è essenziale contestare eventuali vizi tempestivamente sin da subito, così da escludere qualsiasi possibile accettazione anche tacita dell’immobile viziato inquadrabile come rinuncia alla garanzia.
Ecco alcuni esempi di vizi inficianti gli immobili compravenduti o le opere appaltate:
Più in generale possono considerarsi difetti coperti da garanzia quei vizi che compromettono il valore e/o il godimento del fabbricato.
Un’efficace tutela legale del committente e/o dell’acquirente deve iniziare già in sede di trattativa per la compravendita o l’appalto, quindi prima ancora della stipula di un contratto preliminare di compravendita immobiliare o di affidamento dei lavori in appalto. Ecco alcuni consigli utili:
In presenza di vizi immobiliari l’acquirente o il committente possono tutelarsi come segue:
In materia di compravendita l’acquirente che intenda esercitare l’azione di garanzia nei confronti del venditore per la presenza di vizi immobiliari deve sapere che la denuncia di difetti o difformità è soggetta a un termine di decadenza e l’azione giudiziale a uno specifico termine di prescrizione.
L’articolo 1490 del codice civile prevede che il venditore sia tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Ai sensi dell’articolo 1495 del codice civile, se la cosa venduta presenta dei vizi, l’acquirente deve farne denuncia al venditore entro il termine di otto giorni dalla scoperta dei difetti. L’azione legale si prescrive in un anno dal giorno della consegna della cosa, salvo che il venditore abbia dolosamente occultato i vizi.
Trattasi di termini perentori, che non possono essere prorogati o sospesi.
In presenza però di gravi vizi immobiliari, l’acquirente può avvalersi della specifica garanzia decennale prevista dall’art. 1669 c.c. in materia di appalto, che verrà esaminata di seguito.
In materia di appalto il codice civile prevede una garanzia normale (art. 1667 c.c.) e una specifica garanzia per gravi vizi immobiliari (art. 1669 c.c.), soggette a differenti termini di decadenza per la denuncia e di prescrizione dell’azione giudiziale di garanzia.
L’art. 1667 c.c. che regola la garanzia per i “vizi normali” e difetti non gravi prevede due distinti termini entrambi obbligatori, in quanto il mancato rispetto anche di uno solo di essi comporta la perdita del diritto alla garanzia:
L’art. 1669 c.c. regola, invece, i vizi gravi, tali da compromettere il godimento, stabilità, la sicurezza o la durata di immobili (ad es. problemi strutturali, infiltrazioni, cedimenti, ecc.), prevedendo termini differenti di durata, decadenza e prescrizione:
La scoperta di un vizio immobiliare è un evento cruciale sia nelle compravendite che negli appalti, in quanto innesca una serie di conseguenze giuridiche e preclusioni (vedi i termini di decadenza e prescrizione sopra descritti.
Ma quando si può dire che un vizio è stato effettivamente scoperto?
Non esiste una regola rigida e universale, ma la giurisprudenza ha elaborato alcuni criteri interpretativi:
La “scoperta” dei vizi, dal quale iniziano a decorrere i termini decadenziali e di prescrizione, viene identificata sicuramente alla data di una eventuale perizia tecnica di parte basata su un'analisi tecnica approfondita dell'immobile, che fornisca una valutazione oggettiva e circostanziata della situazione, dando al committente o acquirente un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva dei difetti immobiliari.
In alcuni casi, la legge prevede delle presunzioni che facilitano la dimostrazione dell'esistenza del vizio:
In caso di controversie in materia di vizi immobiliari è fondamentale rivolgersi sin da subito a un avvocato esperto in tutela della proprietà immobiliare, per ottenere una consulenza adeguata e per agire in giudizio con le giuste tempistiche. Purtroppo sono frequenti i casi in cui il danneggiato si rivolga al legale dopo aver maturato decadenze o prescrizioni riconoscendo l’esistenza del vizio come risalente nel tempo, andando così a pregiudicare le possibilità di tutela legale.
In linea generale è consigliabile documentare i vizi riscontrati e formalizzare una denuncia tramite un avvocato a venditore o appaltatore a mezzo raccomandata o pec, descrivendo le problematiche riscontrate e chiedendo che si provveda alla riparazione o al risarcimento del costo necessario alla riparazione.
Qualora il venditore o l’appaltatore non provvedessero spontaneamente, potrebbe essere necessario eseguire una perizia tecnica di parte descrittiva dei vizi immobiliari, per poi procedere giudizialmente con un accertamento tecnico preventivo, volto anche alla conciliazione della controversia, chiedendo al Tribunale competente la nomina di un tecnico che compia le verifiche e le quantificazioni ritenute opportune in contraddittorio con le parti contraenti.
In alternativa si può valutare di promuovere un procedimento di mediazione o di iniziare subito il giudizio.
La scelta dovrà essere compiuta valutando attentamente i rischi conseguenti di ogni soluzione alternativa.
Lo Studio Legale Toppani Vecchiato, in persona dell’avvocato Andrea Toppani, quale esperto in tutela della proprietà immobiliare, è a disposizione per offrire una consulenza qualificata in materia di vizi immobiliari.
L'accertamento tecnico preventivo previsto dall’art. 696 codice di procedura civile o l’istruzione preventiva ai fini della composizione della lite prevista dall’art. 696 bis codice di procedura civile sono strumenti giuridici di utilizzo frequente per accertare e verificare in via anticipata, prima di un eventuale giudizio, l'esistenza e la natura di vizi o difetti in un immobile.
In pratica, trattasi di una "perizia anticipata" che consente di accertare lo stato dei luoghi e di individuare le eventuali cause dei problemi riscontrati, in contraddittorio con venditore o appaltatore.
I due procedimenti sono tra loro leggermente diversi: si ricorre all'ATP in presenza di specifiche ragioni di urgenza, mentre l’istruzione preventiva è uno strumento azionabile anche in casi non urgenti e finalizzato alla composizione della lite attraverso la conciliazione.
Le finalità dei procedimenti sono quelle di “fotografare” la situazione dell’immobile, individuare le cause dei vizi e i rimedi esperibili, consentendo di poter poi intervenire rapidamente per evitare il peggioramento del danno senza disperdere le prove.
Il procedimento si concluderà con una relazione del CTU che potrà poi essere utilizzata in un eventuale giudizio da Giudice di merito quale prova dell'esistenza dei vizi e del danno subito.
Trattasi, quindi, di procedimenti più rapidi rispetto a un giudizio ordinario aventi costi generalmente inferiori a quelli di una causa di merito ordinaria, che solitamente si rivelano molto utili per chi si trova ad affrontare problemi legati a vizi immobiliari. Permettono, infatti, di avere una valutazione oggettiva della situazione da parte di un soggetto terzo imparziale a tutela dei diritti di compratore e committente.