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Violazione dei divieti del regolamento di condominio: strumenti e rimedi

30.11.2024 
 - admin

Indice dei Contenuti

Rispetto all’utilizzo delle parti comuni in Condominio ogni Condomino (o utilizzatore a vario titolo) deve sapere quali sono le condotte che si possono o non si possono tenere all’interno dello stabile e capire cosa può fare se le parti comuni non vengono utilizzate in modo non conforme.

Ciò è essenziale per mantenere un’armonia interna al condominio e una convivenza pacifica. È purtroppo frequente, infatti, che all’interno di un condominio vi siano alcuni condomini (o anche i conduttori in locazione e altri possessori a vario titolo delle unità immobiliari facenti parte del fabbricato condominiale) che tengono comportamenti contrari al regolamento di condominio o al codice civile.

Divieti per le parti comuni del condominio

La maggioranza dei divieti regolamentari riguarda le parti comuni di un condominio, ossia tutte quelle porzioni dell'edificio e delle sue pertinenze destinate all'uso e al godimento comune di tutti i condomini. L'articolo 1117 del Codice Civile ne fornisce un elenco non esaustivo, ma in generale possiamo suddividerle in tre categorie principali:

  • Parti strutturali dell'edificio: sono quelle che costituiscono la struttura portante dell'edificio, come il suolo su cui sorge, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari.
  • Parti destinate all'uso comune: sono gli spazi utilizzati da tutti i condomini per accedere ai propri appartamenti o per svolgere attività comuni, come scale, portoni d'ingresso, vestiboli, portici, cortili.
  • Impianti e opere destinate all'uso comune: comprendono tutti gli impianti e le opere necessarie al funzionamento dell'edificio e al godimento dei servizi comuni, come ascensori, pozzi, cisterne, impianti idrici e fognari, impianti elettrici, impianti di riscaldamento e condizionamento.

Divieti comuni in un regolamento di condominio

Ai sensi dell’articolo 1138 del Codice Civile il regolamento di condominio è obbligatorio quando il numero dei condomini è superiore a dieci e, in caso di inerzia, ciascun condomino ha il diritto di agire giudizialmente dinanzi al tribunale competente per ottenere l’adozione del regolamento.

Nei casi di lecita assenza del regolamento, il condominio andrà gestito secondo le norme del Codice civile e nel rispetto delle ordinarie regole di buon vicinato, con riduzione degli strumenti di rimedio che sarà possibile adottare per reprimere e far cessare le condotte disturbanti tenute da alcuni abitanti in condominio.

In generale il regolamento di condominio spesso contiene una serie di divieti volti a garantire la tranquillità, la sicurezza e il decoro dell'edificio.

I divieti più comuni sono:

  • Orari di silenzio o riposo: viene spesso stabilito un intervallo orario, solitamente dalle 22:00 alle 7:00, in cui è vietato produrre rumori molesti.
  • Attività rumorose: possono essere vietate attività come l'uso di strumenti musicali, lavori rumorosi e feste.
  • Modifiche estetiche: possono essere imposte limitazioni sulle modifiche esterne degli appartamenti, come il colore delle facciate o il tipo di infissi.
  • Stenditoi: spesso è vietato stendere i panni sui balconi o in altre zone comuni.
  • Animali: possono esserci limitazioni o divieti riferiti agli animali domestici ammessi.
  • Deposito di oggetti: è solitamente vietato depositare oggetti ingombranti nelle parti comuni, come biciclette, mobili o rifiuti.
  • Utilizzo di ascensori: possono essere vietati usi impropri dell'ascensore, come il trasporto di oggetti pesanti o ingombranti.
  • Affissioni: spesso è vietato affiggere cartelli o annunci nelle parti comuni.
  • Barbecue: l'utilizzo di barbecue può essere limitato o vietato del tutto, soprattutto sui balconi.
  • Feste e riunioni: possono essere imposte limitazioni sul numero di persone e sull'orario di fine delle feste.

In linea generale, i divieti possono variare notevolmente da un condominio all'altro ed è importante sapere che il regolamento di condominio può normalmente stabilire le regole di convivenza e di gestione delle parti comuni all’interno di uno stabile, ma può limitare o incidere sull’utilizzo delle parti private solamente se ha natura contrattuale ed è stato quindi approvato all’unanimità dalla maggioranza o adottato dall’originario unico proprietario ed espressamente richiamato negli atti di compravendita successivi.

Pertanto, è come prima cosa necessario individuare la disposizione regolamentare violata e capire la natura del regolamento di condominio (contrattuale o assembleare), per comprendere l’effettiva obbligatorietà del divieto in esame, il rimedio da adottare e i rischi conseguenti in caso di opposizione o contestazione da parte del trasgressore.

La violazione da parte di un soggetto diverso dal proprietario

È opportuno esaminare il rapporto tra proprietario e il soggetto in possesso dell’unità in condominio (ad esempio in forza di un contratto di locazione, comodato, preliminare con effetti anticipati e immissione in possesso prima del rogito della compravendita, ecc.) e le conseguenti responsabilità per il mancato rispetto del relativo regolamento.

Il condomino proprietario va considerato destinatario delle norme del regolamento di condominio e nei confronti della collettività condominiale è responsabile sia delle violazioni direttamente commesse, sia di quelle poste in essere dall’effettivo utilizzatore (sia esso conduttore, comodatario o di qualsiasi altro soggetto possessore o detentore a qualsiasi titolo dell’immobile in condominio).

Pertanto, è essenziale che, a propria tutela, il proprietario preveda all’interno del contratto concluso con il conduttore, comodatario, promissario acquirente o quant’altro, l’obbligo da parte di quest’ultimo di rispettare il regolamento di condominio trasmettendone il relativo contenuto, in modo che la violazione del regolamento condominiale sia sanzionabile con la risoluzione del rapporto e la restituzione dell’immobile.

Tale possibilità è stata anche di recente ribadita dal Tribunale di Milano, sentenza 15 luglio 2024, n. 7050, che ha dichiarato risolto un contratto di locazione commerciale di una unità immobiliare in condominio per le violazioni regolamentari perpetrate dal conduttore.

In ogni caso, il proprietario risponde direttamente nei confronti del Condominio e degli altri condomini delle violazioni normative e del regolamento di condominio anche per il fatto altrui commesso dal soggetto possessore o detentore dell’immobile. Questo implica che dal regolamento derivano obblighi che devono essere rispettati da tutti i condomini, dai loro eredi nonché dagli aventi causa.

Tuttavia, non avendo il Condominio un rapporto contrattuale e giuridico con il soggetto terzo occupante l’immobile diverso dal proprietario condomino, qualsiasi azione e iniziativa andrà rivolta verso il proprietario, ferma l’opportunità iniziale di notiziare direttamente delle violazioni anche il trasgressore non proprietario al fine di sensibilizzarlo al rispetto delle norme e del regolamento.

Gli strumenti giuridici a disposizione del Condominio per tutelare i condomini contro le violazioni regolamentari

L'amministratore e l'assemblea condominiale hanno il compito di far rispettare le regole e di adottare i provvedimenti necessari per tutelare la quiete e il decoro del condominio.

Il Condominio dispone di una serie di strumenti giuridici per tutelare i propri diritti e quelli dei singoli condomini in caso di violazione delle norme del codice civile o del regolamento condominiale. 

Le norme del codice civile (art. 1102 C.c.) e, in genere lo stesso regolamento condominiale, pongono a carico di ciascun condomino l'obbligo di rispettare regole di comportamento, di civile convivenza e di non arrecare disturbo agli altri condomini. Come anzidetto, tali obblighi sono vincolanti anche per gli inquilini delle singole unità ed è onere del proprietario locatore fare in modo che il regolamento sia osservato dal Conduttore.

In caso di violazione di tali norme, il Condominio dispone dei seguenti strumenti giuridici per tutelare i propri diritti e quelli dei singoli condomini:

  • L'invio di una diffida scritta al condomino e all’effettivo responsabile: l'amministratore può inviare, anche per mezzo di un avvocato, una diffida scritta al proprietario condomino e all’occupante dell’immobile che viola le norme, intimando loro di cessare il comportamento illecito. La diffida conterrà un termine entro cui il condomino deve regolarizzare la sua condotta o adoperarsi affinchè il terzo occupante, anch’egli diffidato, non incorra in altri comportamenti contrari alla legge o al regolamento.
  • L'irrogazione di sanzioni pecuniarie: ai sensi dell’art. 70 disp. Att. C.c.  il regolamento condominiale può prevedere l'applicazione di sanzioni pecuniarie a carico dei condomini che violano le sue disposizioni. L'amministratore, previa delibera dell'assemblea, può irrogare le sanzioni previste dal regolamento nella misura fino ad euro 200 e in caso di recidiva sino ad euro 800, da devolversi al fondo che l’amministratore dispone per le spese ordinarie.

Il destinatario della sanzione potrà essere solo il proprietario, non anche il conduttore.

Tale facoltà di irrogare sanzioni deve essere espressamente prevista dal regolamento; in caso di assenza dovrà previamente e validamente integrarsi il regolamento con una specifica previsione, previo inserimento dell’argomento all’ordine del giorno, regolare convocazione dell’assemblea condominiale, rigoroso rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi di maggioranza, opportuna e completa redazione del verbale di assemblea e invio del verbale agli assenti.

Salvo sia diversamente stabilito in un regolamento contrattuale, la maggioranza richiesta per l'approvazione della clausola è quella stabilita dall'articolo 1136, comma 2, del Codice Civile, che prevede almeno 500 millesimi e la maggioranza degli intervenuti, sia in prima che in seconda convocazione.

Parimenti anche le sanzioni dovranno essere irrogate con delibera assembleare approvata con le maggioranze di cui all'art 1136 del c.c. (maggioranza degli intervenuti che rappresentano almeno la metà del valore dell'edificio: 500 millesimi).

  • L'azione giudiziaria: se il condomino o l’occupante non ottemperano alla diffida, il Condominio può agire in giudizio per ottenere un provvedimento del giudice che ordini al condomino e all’inquilino di cessare la condotta illecita e/o di non tenere un determinato comportamento, oltre eventualmente al risarcimento del danno. In particolare, se il soggetto che vi è tenuto non adempie, l'avente diritto può adire l'autorità giudiziaria per ottenere che detto obbligo venga eseguito a spese dell'obbligato e, ai sensi dell'art. 614 bis cod. proc. civ., ottenere anche la prescrizione del pagamento di una determinata somma di denaro in caso di violazione del divieto o di inadempimento dell’obbligo ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento, quale forma di ‘pressione psicologica’ a carico del soggetto debitore, tale da indurlo ad adempiere spontaneamente.

Il destinatario dell’azione potrà essere solo il proprietario, non anche il conduttore.

  • L'intervento d’urgenza dell'autorità giudiziaria: in caso di gravi violazioni delle norme del codice civile o del regolamento condominiale, il Condominio può chiedere l'intervento dell'autorità giudiziaria per ottenere l'adozione di provvedimenti cautelari urgenti, in presenza dei presupposti giuridici e procedurali richiesti per l’adozione del provvedimento anticipatorio richiesto.

Ovviamente, è consigliabile che il Condominio si avvalga della consulenza di un legale per individuare il rimedio giuridico più idoneo da adottare in ciascun caso concreto, valutando la sussistenza dei presupposti per l’adozione dei provvedimenti suddetti e gli elementi probatori a disposizione.

Lo Studio Legale Toppani Vecchiato, in persona dell’avvocato Andrea Toppani, quale esperto in condominio e tutela della proprietà immobiliare, è a disposizione per valutare ogni singolo caso concreto di violazione regolamentare e suggerire le possibili iniziative da assumere per sanzionare e/o reprimere la ripetizione di tali comportamenti.

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