Amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione sono istituti giuridici volti a tutelare quelle persone che, per effetto di infermitĂ mentale di natura psichica o per limitazioni fisiche, si trovino nella impossibilitĂ di provvedere autonomamente ai propri interessi.
Lo Studio Legale Toppani Vecchiato, in persona dell’avvocato Moira Vecchiato, quale avvocato esperto nella tutela delle persone fragili e incapaci è a disposizione per offrire una consulenza qualificata in materia di amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione.
Solitamente si rivolgono al nostro Studio i familiari di un soggetto affetto da patologie invalidanti e ingravescenti, su invito del Notaio, dei Servizi Sociali, CAF o della Casa di Cura, affinché sia formalizzata in Tribunale la situazione di incapacità e sia nominato un soggetto formalmente autorizzato a compiere atti in nome e per conto dell’incapace (stipulare atti notarili, riscuotere pensione, investire/disinvestire risparmi, presentare la dichiarazione dei redditi, sottoscrivere istanze per sussidi accompagnatorie, ecc.).
Il nostro Studio valuterà l’esistenza nel caso concreto dei presupposti per l’adozione della misura di salvaguardia dell’incapace e individuerà quali poteri è opportuno chiedere siano attribuiti al curatore e all’amministratore di sostegno, raccoglierà la documentazione necessaria, redigerà e depositerà il ricorso, curerà le notifiche, parteciperà all’udienza e poi seguirà il tutore, curatore o l’amministratore di sostegno nominato in tutti gli adempimenti successivi (giuramento, inventario, rendiconto periodico e finale, istanze, ecc.).
Le condizioni che possono portare a tale nomina di un amministratore di sostegno, un curatore o tutore sono molteplici e variabili nel tempo, in base all'evoluzione della malattia o della disabilitĂ . Di seguito, elenchiamo alcuni esempi di situazioni che possono giustificare l'intervento del giudice tutelare:
In tali casi viene nominato, generalmente all’interno della famiglia di origine del beneficiario, un soggetto terzo (tutore, curatore o amministratore di sostegno) che sarà incaricato di compiere atti in sostituzione e rappresentanza dell’incapace.
La nomina avviene solitamente a tempo indeterminato, salvo rinuncia da parte dell’incaricato o di sostituzione dello stesso per gravi motivi o negligenze, e sarà efficace fino all’eventuale provvedimento di revoca o di cessazione della misura (che in genere avviene con il decesso del tutelato).
Al contempo, quale effetto principale della tutela, saranno annullabili tutti gli atti compiuti direttamente dal soggetto incapace beneficiario e attribuiti al tutore, curatore o amministratore di sostegno.
Il Legislatore ha previsto una gradualitĂ e proporzionalitĂ delle misure a tutela a seconda se la persona bisognosa abbia delle capacitĂ o sia del tutto incapace di provvedere ai propri interessi.
A seconda del grado di incapacità sarà adottato l’istituto più adatto tra l'amministrazione di sostegno, l'interdizione o l'inabilitazione.
L'interdizione riguarda il maggiorenne (o il minore emancipato) che versi in una condizione di abituale e grave infermità di mente e incapacità di provvedere ai propri interessi. L'interdetto è completamente incapace di agire e qualsiasi atto compiuto dall'interdetto dopo la pubblicazione della sentenza di interdizione è annullabile.
L'inabilitazione riguarda quelle infermità di mente non così gravi da giustificare una interdizione. Ad esempio può essere inabilitato anche il ludopatico, colui che sperpera denari (affetto quindi da c.d. prodigalità ), chi abusa di stupefacenti o alcool, ecc..
L'inabilitato conserva la capacità di compiere atti di ordinaria amministrazione e di carattere personale (come il matrimonio o il riconoscimento di un figlio), ma necessita dell'assistenza del curatore per gli atti di straordinaria amministrazione. Gli atti di straordinaria amministrazione compiuti dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore sono anch’essi annullabili.
L'amministrazione di sostegno è la forma minima e meno pesante di tutela, che implica la minore limitazione possibile della capacità di agire verso persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana.
E l'art. 404 codice civile prevede che "la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità , anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare".
L'amministratore di sostegno sostituisce o assiste la persona protetta solo per gli atti specificamente indicati nel decreto di nomina. Gli atti compiuti dalla persona protetta autonomamente sono validi, salvo che siano stati compiuti in contrasto con le disposizioni del decreto di nomina o con le limitazioni stabilite dallo stesso.
Il giudice avrà il compito di individuare la misura che sia, al contempo, più adeguata al caso e meno limitativa per il soggetto beneficiario. La scelta ricadrà nella stragrande maggioranza dei casi nell'amministrazione di sostegno, attribuendo all'amministratore i poteri “su misura” rispetto ai bisogni del beneficiario.
Soltanto quando si ravvisi la necessitĂ di ricorrere a strumenti piĂą invasivi per assicurare all'incapace la protezione di cui necessita, il giudice ricorrerĂ alle misure dell'inabilitazione o dell'interdizione, che attribuiscono al beneficiario lo status di incapace, estesa per l'inabilitato agli atti di straordinaria amministrazione e per l'interdetto anche a quelli di amministrazione ordinaria.
Quindi, l'amministrazione di sostegno ha lo scopo di fornire a chi si trovi nella impossibilità , anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi un’assistenza che sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, a differenza dei tradizionali istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione, che sono, invece, più limitativi della capacità del beneficiario.
L’applicazione dell’una o dell’altra misura va decisa andando a scegliere la misura più idonea alle esigenze del soggetto. In questo senso l’amministrazione di sostegno viene preferita per la sua flessibilità , la maggiore adattabilità ai bisogni della persona da assistere e potendo essere modellato a misura delle esigenze concrete del beneficiario.
In presenza di situazioni di infermitĂ mentale o di menomazione fisica o psichica sopra descritte il giudice tutelare presso il Tribunale del luogo di residenza del beneficiario provvederĂ alla nomina sul ricorso depositato:
I documenti da allegare al ricorso per interdizione, inabilitazione o amministrazione di sostegno possono variare leggermente a seconda del Tribunale e delle specifiche circostanze del caso. Generalmente vengono richiesti i seguenti documenti:
In seguito al deposito del ricorso il Giudice tutelare fisserà un’udienza per l’esame del beneficiando e assegnerà al ricorrente termine per la notifica del ricorso stesso con il decreto di fissazione d’udienza al beneficiando e ai prossimi congiunti.
La notifica del ricorso per l'instaurazione di una misura di tutela (amministrazione di sostegno, interdizione o inabilitazione) da parte dell’avvocato del ricorrente è un passaggio fondamentale del procedimento e deve essere effettuata nei confronti di specifici soggetti (salvo si tratti dello stesso ricorrente o di soggetti già deceduti):
La notifica del ricorso va effettuata entro e non oltre il termine indicato dal giudice e garantisce il diritto di difesa della persona interessata e delle altre parti coinvolte nel procedimento, consentendo a tutti i soggetti interessati di partecipare al procedimento e di far valere le proprie ragioni.
Molti Tribunali consentono che, in alternativa alla notifica, sia depositato un formale atto scritto di assenso o non opposizione alla procedura per la nomina sottoscritto dal parente o affine, corredato da copia di un documento di identità di quest’ultimo.
L'udienza di comparizione del beneficiario rappresenta il momento cruciale all'interno del procedimento per l'applicazione di una misura di tutela in cui il Giudice valuta in prima persona le condizioni del soggetto incapace interessato e verifica l'effettiva necessitĂ della misura richiesta.
Il giudice, in camera di consiglio (quindi in udienza chiusa al pubblico), attraverso un colloquio diretto con la persona nei cui confronti viene chiesta la misura, cerca di capire le sue capacitĂ , le sue esigenze e le sue volontĂ . Il giudice ascolta anche le ragioni del richiedente e le eventuali opposizioni del beneficiario o di altri soggetti interessati.
All’esito, se ritiene che la misura di tutela sia necessaria, il giudice decide quale misura applicare (amministrazione di sostegno, interdizione o inabilitazione) e ne definisce i limiti.
Nei casi in cui, per le precarie condizioni di salute psicofisica del beneficiario, sia documentata la non trasportabilità dell’incapace in Tribunale per la partecipazione all’udienza, potrà chiedersi che l’udienza si tenga in modalità telematica (con collegamento da remoto mediante l’applicativo teams) o con visita domiciliare da parte del Giudice stesso.
Il decreto di nomina del tutore, curatore o amministratore di sostegno avrĂ il seguente contenuto:
Il decreto di nomina, oltre a descrivere analiticamente i poteri del tutore, curatore o amministratore di sostegno, dovrĂ specificare le esigenze del beneficiario e motivare la misura adottata.
Il decreto dovrà analizzare la rete familiare del beneficiario, individuando preferibilmente tutore, curatore o amministratore di sostegno tra i soggetti che all’interno della famiglia sono soliti occuparsi dell’incapace.
In presenza di conflitti familiari, il giudice tutelare valuterĂ eventuali preferenze dichiarate con coscienza e volontĂ dal beneficiario della misura, oppure provvederĂ alla nomina di un soggetto terzo estraneo al nucleo familiare presente negli elenchi presso il Tribunale dei soggetti che hanno dato disponibilitĂ a ricoprire il ruolo di tutore, curatore o amministratore di sostegno (in genere avvocati del luogo di residenza del beneficiario).
Quando una persona viene nominata tutore, curatore o amministratore di sostegno, assume un ruolo di grande responsabilità nei confronti del tutelato. Prima di iniziare a esercitare le proprie funzioni, è tenuto a compiere due atti fondamentali: il giuramento e la redazione dell'inventario iniziale.
Il giuramento è un impegno solenne con cui il tutore, il curatore o l'amministratore di sostegno si impegna davanti al giudice tutelare a svolgere il proprio incarico con la massima diligenza e fedeltà , nell'interesse esclusivo del tutelato.
L'inventario iniziale è un documento che va redatto e depositato in cancelleria entro il termine assegnato dal Giudice Tutelare nel quale vengono descritti tutti i beni mobili e immobili, i crediti e i debiti del tutelato al momento dell'inizio dell'incarico. L'inventario serve a determinare l'entità iniziale del patrimonio del tutelato e costituirà la base per la redazione dei successivi rendiconti annuali.
Infatti, tutore, curatore o amministratore di sostegno sono tenuti al deposito del rendiconto annuale, descrittivo delle condizioni di vita personale e sociale del beneficiario e indicativo della situazione reddituale e patrimoniale (bilancio economico tra le entrate e le uscite, giustificativi di spesa, rendiconto investimenti, ecc.), allegando documentazione dimostrativa.
Generalmente, sui siti internet dei tribunali e presso le relative cancellerie della volontaria giurisdizione è possibile reperire appositi modelli di rendiconto indicanti anche i documenti da allegare.
Tutore, curatore o amministratore di sostegno sono poi tenuti al deposito del rendiconto finale al cessare dalle funzioni (ad es. in seguito al decesso del beneficiario).
Inventario, rendiconto annuale e rendiconto finale sono soggetti alla verifica e all’approvazione del Giudice Tutelare.
Qualora tutore, curatore o amministratore di sostegno ritengano opportuni o necessari nell’interesse del beneficiario compiere alcuni atti che esulano i poteri attribuiti con il decreto di nomina, dovrà essere depositata apposita autonoma istanza motivata al giudice tutelare, il quale valuterà se autorizzare o meno con apposito decreto l’atto o l’operazione straordinaria.
La questione del compenso per chi svolge il ruolo di tutore, curatore o amministratore di sostegno è un tema delicato e dibattuto.
Il principio di base sancito dal codice civile è quello della gratuità dell'ufficio. Questo significa che, in linea di principio, chi accetta di svolgere questo ruolo lo fa a titolo gratuito, mosso da affetto o da senso civico.
Tuttavia, è ammessa la possibilità che il giudice tutelare, considerando l'entità del patrimonio e le difficoltà dell'amministrazione, possa assegnare un'equa indennità al tutore, al curatore o all'amministratore di sostegno.
Il riconoscimento di un’indennità è più frequente quando ilruolo viene assunto da un soggetto esterno alla famiglia e viene liquidato solitamente in base a protocolli interni al singolo Tribunale che forniscono dei parametri orientativi, reperibili nel sito internet dell’ufficio stesso o dell’ordine degli avvocati del luogo.
In ogni caso il tutore, il curatore o l'amministratore di sostegno hanno diritto al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio del loro incarico.
L'importo dell'indennitĂ e del rimborso spese deve essere richiesto dal tutore, curatore o amministratore di sostegno al giudice tutelare e sarĂ liquidato con decreto motivato, che autorizzerĂ al prelievo della relativa somma dal conto del beneficiario.
Il procedimento per amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione è quindi un procedimento tutt’altro che semplice, pertanto è opportuno avvalersi dell’assistenza di un avvocato esperto nella tutela delle persone fragili e incapaci che possa assistervi nell’intera procedura per la nomina e in tutti gli adempimenti successivi.
Lo Studio Legale Toppani Vecchiato, in persona dell’avvocato Moira Vecchiato, è a disposizione per offrire consulenza e fissare un appuntamento in presenza o on line in materia di amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione.