
L’Avv. Moira Vecchiato, professionista esperta in diritto di famiglia e separazione e divorzio, commenta la recente sentenza del 27 settembre 2025 del Tribunale di Roma che affronta una questione di grande rilevanza pratica: cosa accade quando uno dei cointestatari di un conto corrente preleva somme che in realtà appartengono esclusivamente all'altro?
La vicenda riguarda due ex coniugi che avevano aperto un conto corrente cointestato durante il matrimonio. Dopo la separazione, la moglie si è accorta che l'ex marito aveva prelevato dal conto ben 28.700 euro, utilizzandoli per spese personali: bonifici alla collaboratrice domestica, contributi per le spese condominiali della figlia e trasferimenti su conti di sua esclusiva proprietà.
Il conto era stato alimentato esclusivamente dalla moglie, mentre il marito non aveva mai contribuito con proprie risorse.
Il Tribunale ha chiarito un aspetto cruciale: la cointestazione di un conto corrente non significa automaticamente che le somme appartengano in parti uguali ai cointestatari. Questa presunzione vale solo nei rapporti con la banca, ma può essere superata nei rapporti interni tra i cointestatari.
Quando è dimostrato che il conto è stato alimentato esclusivamente da uno dei cointestatari, l'altro non può prelevare somme senza consenso, nemmeno se formalmente autorizzato dalla banca a operare autonomamente.
La sentenza ha importanti ricadute per quei coniugi che hanno un conto cointestato;
quindi come fare per tutelarsi?
La decisione del Tribunale romano invia un messaggio inequivocabile: la sostanza economica prevale sulla forma giuridica. Non basta essere formalmente cointestatari per poter disporre liberamente delle somme presenti sul conto, se queste provengono dalle risorse di un solo soggetto.
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