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Mani su un documento con una carta di credito e dei contanti in un barattolo

Conto corrente cointestato tra ex coniugi e alimentato da uno solo dei due: quando la forma non corrisponde alla sostanza

17.11.2025 
 - Andrea Toppani

Commento alla sentenza del Tribunale Roma, Sez. XVII, Sent., 27/09/2025, n. 13220

Indice dei contenuti

L’Avv. Moira Vecchiato, professionista esperta in diritto di famiglia e separazione e divorzio, commenta la recente sentenza del 27 settembre 2025 del Tribunale di Roma che affronta una questione di grande rilevanza pratica: cosa accade quando uno dei cointestatari di un conto corrente preleva somme che in realtà appartengono esclusivamente all'altro?

Il caso concreto

La vicenda riguarda due ex coniugi che avevano aperto un conto corrente cointestato durante il matrimonio. Dopo la separazione, la moglie si è accorta che l'ex marito aveva prelevato dal conto ben 28.700 euro, utilizzandoli per spese personali: bonifici alla collaboratrice domestica, contributi per le spese condominiali della figlia e trasferimenti su conti di sua esclusiva proprietà.

Il conto era stato alimentato esclusivamente dalla moglie, mentre il marito non aveva mai contribuito con proprie risorse.

Il principio giuridico fondamentale

Il Tribunale ha chiarito un aspetto cruciale: la cointestazione di un conto corrente non significa automaticamente che le somme appartengano in parti uguali ai cointestatari. Questa presunzione vale solo nei rapporti con la banca, ma può essere superata nei rapporti interni tra i cointestatari.

Quando è dimostrato che il conto è stato alimentato esclusivamente da uno dei cointestatari, l'altro non può prelevare somme senza consenso, nemmeno se formalmente autorizzato dalla banca a operare autonomamente.

Le conseguenze pratiche

La sentenza ha importanti ricadute per quei coniugi che hanno un conto cointestato;

 quindi come fare per tutelarsi?

  • Documentazione essenziale: è fondamentale conservare la prova di chi ha effettivamente versato le somme sul conto
  • Consenso necessario: anche in presenza di firma disgiunta, nei rapporti interni serve l'accordo dell'altro cointestatario per prelievi che eccedano la propria quota
  • Tutela del "vero" proprietario: chi ha alimentato il conto con proprie risorse può ottenere la restituzione delle somme prelevate illegittimamente, ovvero senza consenso.

La decisione del Tribunale romano invia un messaggio inequivocabile: la sostanza economica prevale sulla forma giuridica. Non basta essere formalmente cointestatari per poter disporre liberamente delle somme presenti sul conto, se queste provengono dalle risorse di un solo soggetto.

Contatta l’Avvocatessa Moira Vecchiato per una consulenza .

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