L'addebito della separazione è l’attribuzione da parte del giudice della responsabilità della rottura del matrimonio in capo al coniuge che con il suo comportamento ha reso intollerabile il matrimonio stesso e impossibile la prosecuzione della convivenza coniugale.
Questa attribuzione di responsabilità non può essere decisa di comune accordo tra i coniugi, ma solo da un giudice con sentenza di separazione giudiziale, quindi non in caso di separazione consensuale.
L'addebito si può chiedere quando uno dei coniugi ha violato uno dei doveri coniugali, come in caso di:
Per ottenere la pronuncia di addebito occorre provare oltre al comportamento negativo in violazione dei doveri coniugali, anche che tale comportamento sia causa della crisi coniugale.
Lo Studio Legale Toppani Vecchiato, in persona dell’avvocato Moira Vecchiato, quale esperto in diritto di famiglia, presta assistenza nelle controversie di separazione personale dei coniugi ed è a disposizione per valutare la sussistenza dei presupposti per una richiesta di addebito della separazione e dei mezzi di prova richiesti per ottenere l’addebito.
Rivolgersi a un avvocato specializzato in diritto di famiglia è una scelta determinante, perché:
L’addebito delle separazione ha natura sanzionatoria e gli effetti principali di una pronuncia di addebito della separazione sono:
In sostanza gli effetti dell’addebito sono strettamente collegati alle condizioni economiche del coniuge destinatario di essa.
In particolare può essere particolarmente importante l’effetto dell’addebito pronunciato a carico del coniuge economicamente debole (in genere la moglie priva di occupazione o con reddito modesto), perché comporterebbe il venir meno del diritto ad un assegno di mantenimento da parte dell’altro coniuge (in genere il marito).
Costituiscono presupposto per la pronuncia di addebito le violazioni dei doveri nascenti dal matrimonio indicate dall’art. 143 c. 2 c.c., ossia:
L'abbandono del tetto coniugale consiste in allontanamento volontario, prolungato nel tempo e ingiustificato da motivi validi.
Si tratta, quindi, di un allontanamento definitivo, colpevole e voluto soltanto dal coniuge assentatosi.
Non può comportare l’addebito, invece, l’allontanamento concordato da entrambi i coniugi o autorizzato dall’altro coniuge, né l’allontanamento causato da gravi comportamenti dell’altro coniuge, come violenze fisiche o morali.
Non comporta l’addebito l’allontanamento sorretto da giusta causa, come la presenza di una crisi della coppia insuperabile e tale da rendere intollerabile e non proseguibile la convivenza.
In ogni caso, per ottenere l’addebito dovrà dimostrarsi il nesso di causalità tra l’abbandono e la crisi coniugale, quindi che l’altro coniuge se ne è andato in modo inaspettato e quando la vita matrimoniale non era in crisi. Ma se tra voi c’erano già problemi, allora l’essere usciti da casa non basta per subire l’addebito.
Quindi, l’abbandono del tetto coniugale giustificato, preceduto dalla crisi coniugale, comunicato all’altro coniuge per iscritto anche tramite il tuo avvocato di fiducia o preceduto dal deposito del ricorso per separazione giudiziale non costituirà valido motivo di addebito della separazione.
Il tradimento e l’infedeltà sono la causa tipica di addebito e per ottenerlo bisognerà dimostrare sia l’adulterio, sia che senza di esso il matrimonio non si sarebbe sciolto.
La relazione extraconiugale è condizione per l’addebito soltanto se è l’effettiva causa della fine dell’unione.
È importante sottolineare che può esserci infedeltà anche senza effettive relazioni extraconiugali, ma in presenza di comportamenti che tradiscano la fiducia reciproca (ad es. le condotte univocamente indirizzate al tradimento, messaggi, iscrizione a siti web di incontri, corteggiamenti, ecc.).
La violazione dell’obbligo di assistenza morale e materiale può consistere ad esempio nel mancato accudimento o nell’abbandono del coniuge malato o bisognoso, oppure nel mancato sostegno economico alla famiglia (ludopatia, alcolismo, tossicodipendenza).
La violazione dell’obbligo di collaborazione nell'interesse della famiglia può consistere nel disinteresse del coniuge verso l’altro o verso i figli.
La violenza domestica e cioè la violenza che si consuma tra le parti di una relazione ‘amorosa’ è purtroppo al centro dell’attenzione di tutti. Tra gli strumenti messi a punto dal Legislatore vi è l’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare ed il divieto di avvicinamento, ovvero l’attivazione del c.d. protocollo Zeus con ammonimento e monitoraggio da parte della Questura.
La violenza domestica, morale e fisica, è anch’essa causa di addebito e può essere esercitata in moltissime forme, anche subdole e nemmeno percepibili dalla vittima nella loro reale complessità e gravità.
Le manifestazioni più comuni di violenza sulle donne sono:
In presenza di violazione dei doveri familiari, abbandono del tetto coniugale, adulterio, o violenza domestica non esitare a rivolgerti allo Studio Legale Toppani Vecchiato, in persona dell’avvocato Moira Vecchiato, quale esperto in diritto di famiglia, per avere assistenza nel procedimento di separazione e valutare la sussistenza dei presupposti per una richiesta di addebito della separazione.