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Un martelletto da giudice e alcuni documenti legali sono appoggiati su una superficie riflettente, con lo sfondo sfocato di un moderno edificio a vetri che simboleggia un condominio societario. La composizione evoca i temi della responsabilità legale, della giustizia e della tutela nel contesto dell'amministrazione immobiliare

Profili di responsabilità e forme di tutela dell’amministratore di condominio societario ai sensi del D.Lgs. 231/2001

30.09.2025 
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Indice dei contenuti

La prevenzione dei rischi per le società di amministrazione condominiale

L'evoluzione della figura dell'amministratore di condominio da persona fisica a società, ha conseguenze significative anche in termini di responsabilità, posto che mentre nell’ipotesi di amministratore persona fisica a risponderne in prima persona era l’amministratore stesso, nel caso in cui l’incarico di amministratore condominiale sia conferito a una società le dinamiche diventano più complesse, perché la gestione e la rappresentanza sono affidate ad un organo sociale e ricadranno anche sull’ente giuridico eventuali responsabilità.

Le società di amministrazione condominiale sono chiamate ad affrontare le specializzazioni dell’attività superando la vecchia concezione astratta dell'amministratore condominiale individuale "tuttologo", dotandosi di procedure, strutture e collaboratori adeguatamente formati che consentano di affrontare, con maggiore sicurezza, possibili imputazioni di responsabilità giuridica civile, penale ed amministrativa.

Per affrontare questo scenario è necessario cambiare mentalità e prospettiva, andando a vagliare i rischi sottesi all’attività (c.d. risk-based approach) al fine di individuare le misure tecniche e organizzative adeguate da adottare e standardizzare per garantire la conformità delle attività aziendali alle normative vigenti, andando a escludere o mitigare i vari profili di responsabilità giuridica civile, penale ed amministrativa.

Responsabilità civile, penale o amministrativa per le società di amministrazione condominiale.

Mala gestio e gestione dei fondi condominiali

Molto spesso i profili di rischio e responsabilità per l’amministratore si rivelano trasversali e possono avere conseguenze in ambito sia civile, che penale o amministrativo.

Si pensi ad esempio alla “mala gestio” dei fondi condominiali all’interno di una società di amministrazione condominiale posta in essere da un collaboratore dell’amministratore legale rappresentante. Tale condotta comporta certamente una responsabilità civile in capo alla società amministratrice e datrice (i datori di lavoro ex art. 2049 c.c. rispondono dei danni arrecati dai loro dipendenti), ma certamente anche il rischio che sia indagato per il reato di appropriazione indebita ex art. 646 c.p. anche il legale rappresentante del condominio, oltre ai profili di responsabilità amministrativa in applicazione del D.Lgs. 231/2001, per colpa di organizzazione e mancata adozione di un adeguato assetto organizzativo e gestionale ai fini di prevenzione della commissione del reato.

Principali aree di rischio per le società condominiali

In astratto, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, sono rinvenibili altre aree di rischio che potrebbero comportare una concorrente responsabilità civile (verso terzi o verso i singoli condòmini), penale e amministrativa, quali:

  • Violazione delle norme edilizie nell’esecuzione di interventi edilizi in condominio;
  • Lesioni personali causate da cadute o infortuni negli spazi comuni o da difetti manutentivi ai luoghi o agli impianti condominiali (impianti elettrici e a gas,ascensori, antincendio, cancelli automatici, ecc.);
  • Danni ambientali derivanti da inquinamento o gestione inadeguata dei rifiuti (acqua potabile, immissioni, amianto, ecc.);
  • Violazioni della privacy dei condomini o trattamento illecito di dati;
  • Omicidio colposo e lesioni gravi in violazione delle norme sulla sicurezza sui lavori eseguiti in condominio anche in regime di appalto privato a terzi;
  • Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) per accordi illeciti con fornitori per l'aggiudicazione di appalti

Limiti di codici etici e contratti di appalto

La complessità normativa genera molteplici profili di responsabilità che non possono essere fronteggiate solamente predisponendo, ad esempio, un codice etico e disciplinare per il personale e i fornitori, oppure contratti di affidamento lavori o di appalto strutturati, perché con ciò si andrebbero ad affrontare solo alcuni dei rischi sottesi all’attività in modo “puntuale”, invece di stabilire procedure generali standardizzate che posso valere per affrontare ogni tipo di rischio, presente ma anche futuro in seguito ad adeguamenti normativi, intervenendo in prevenzione e in via strutturale.

Un codice etico, per quanto ben redatto, rappresenta solo una dichiarazione di principi; senza un sistema di controllo e di flussi informativi strutturati che ne verifichino l'applicazione concreta, rimane un documento privo di efficacia preventiva e inutile per intercettare le violazioni.

Anche un contratto perfettamente redatto che preveda tutti gli obblighi normativi (regolarità contributiva, conformità alle norme di sicurezza, ecc.) non garantisce l'effettivo rispetto di tali obblighi durante l'esecuzione. Un contratto ben strutturato può prevedere penali e risoluzioni, ma non fornisce strumenti per prevenire le violazioni. L'amministratore di condominio che stipuli un contratto di affidamento in appalto è tenuto, invece, alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice in sede di affidamento del lavoro, ma anche il mantenimento di tali requisiti per tutta la durata dell’appalto fino al termine dei lavori.

Trattasi, quindi, di andare oltre il mero formalismo contrattuale affrontando i rischi con effettività, per prevenire, scoprire ed eliminare tempestivamente le situazioni di rischio, adottando procedure di controllo ex ante (verifiche preventive sui fornitori, audit di qualificazione, ecc.), in itinere (monitoraggio durante l'esecuzione dei lavori, sopralluoghi, ecc.), ex post (verifiche di conformità, collaudi, valutazioni di performance, ecc.).

L’adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001

Al fine di adottare ed implementare efficacemente un sistema strutturato di prevenzione dei rischi e della loro gestione è opportuno ricorrere all’adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (di seguito, “MOG”), nel cui ambito di applicazione rientrano anche le società che operano come amministratori condominiali. 

Invero, qualora nell’ambito della loro attività venga commesso anche uno soltanto dei “reati presupposto” previsti dallo stesso D.Lgs. 231/2001, tali società potrebbero incorrere in un giudizio di responsabilità anche in via amministrativa per i reati commessi nel proprio interesse o vantaggio (anche qualora si trattasse di un vantaggio esiguo, in termini di mero risparmio di spesa). Alla responsabilità amministrativa conseguirebbe altresì l’irrogazione di sanzioni pecuniarie e possibili sanzioni interdittive (in via esemplificativa, interdizione dall'esercizio dell’attività, sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito).

Come ribadito anche dalla recente giurisprudenza, l’adozione di un MOG da parte di enti dotati di personalità giuridica (ivi incluse le società di amministrazione condominiale), è fortemente raccomandata, al fine di prevenire, escludere o limitare profili di responsabilità penale (e conseguentemente anche amministrativa e civile) legate a condotte tipiche dell’attività condominiale che, come accennato sopra, possono integrare “i reati presupposto” previsti dal D. Lgs. 231/2001.

In concreto, l’adozione di misure tecniche e organizzative interne conformi al D. Lgs. 231/2001 e la loro efficace attuazione, consentirebbe alla società di beneficiare di un esonero dalla responsabilità o, quantomeno, di una significativa riduzione delle sanzioni applicabili in caso di commissione di reati nell’esercizio dell’attività sociale di amministrazione condominiale. 

L’adozione del MOG, consentirebbe, quindi, di escludere o mitigare i vari profili di responsabilità giuridica civile, penale ed amministrativa.

Gli ambiti operativi in cui le misure organizzative ai sensi del D.Lgs. 231/2001 possono intervenire per escludere o mitigare i vari profili di responsabilità giuridica civile, penale ed amministrativa saranno sicuramente relativi a:

  • Alla modalità di gestione dei fondi condominiali, al fine prevenire che eventuali appropriazioni indebite o irregolarità nella gestione finanziaria, possano configurare ad es. reati contro il patrimonio, con correlate responsabilità civili o amministrative;
  • Ai rapporti con fornitori e alla gestione generale degli appalti, per scongiurare comportamenti corruttivi o frodi nelle procedure di affidamento dei lavori condominiali, oltre alle modalità di selezione dei fornitori, di verifica dei requisiti di regolarità contributiva e contributiva (DURC), di conformità della normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro (DVR), verifica patente a punti, certificazioni, referenze, ecc.;
  • Alla tutela dei dati personali ai fini di prevenzione di reati in ambito di protezione o trattamento dei dati (GDPR), misure di sicurezza, procedure di accesso, gestione breach, ecc.;
  • Sicurezza in condominio e nei cantieri (anche temporanei) per la verifica preventiva e continuativa dei requisiti di sicurezza, delle manutenzioni periodiche, ecc.;
  • Implementazione di canali specifici, indipendenti, autonomi e riservati per la ricezione di segnalazioni anche anonime (c.d. whistleblowing) per intercettare precocemente e prevenire la commissione dei reati presupposto. 

L’Avv. Andrea Toppani, avendo svolto un Master Specialistico in Compliance, è a disposizione per valutare la predisposizione di un MOG ai sensi del D. Lgs. 231/2001. 

Il procedimento per l’adozione del MOG ai sensi del D.Lgs. 231/2001

Lo studio e l’adozione di un modello valido ed efficace dovrà formarsi necessariamente per le seguenti fasi:

  • Una prima fase di studio della situazione aziendale e di acquisizione di informazioni e documentazione dalla società di amministrazione condominiale circa l’organigramma interno, la struttura, procedure operative, le funzioni ricoperte dal personale, le modalità di lavoro, interviste al personale, individuazione del ruolo di eventuali consulenti esterni (contabile, responsabile sicurezza, ecc), analisi storica (es. reati e/o responsabilità verificatisi in passato) e quant’altro; 
  • Una seconda fase di elaborazione dei dati e delle informazioni raccolte ai fini della valutazione concreta dei rischi sottesi all’attività e alle concrete modalità di svolgimento, con ricognizione delle fattispecie penali previste dal decreto in comparazione con la situazione aziendale in atto (redazione del documento di risk assessment);
  • Una terza fase di redazione della bozza del MOG - modello di organizzazione e di gestione ex D. Lgs. n. 231/2001
  • Un’ultima fase di approvazione del modello e di predisposizione delle attività connesse e conseguenti (ad es.: nomina dell’Organismo di Vigilanza; comunicazione ai dipendenti; formazione successiva). 

Strutturalmente il MOG avrà la forma finale di un vero e proprio documento, composto fondamentalmente da:

  • una parte generale, descrittiva della normativa di riferimento, dell’attività sociale, della relativa mappatura di poteri e deleghe, del sistema sanzionatorio applicabile e dell’Organismo di vigilanza, come di seguito definito; una parte speciale, che comprenderà protocolli operativi specifici, ossia delle procedure dettagliate per la gestione di attività sensibili (es. affidamento dei lavori, gestione dei conti condominiali, privacy, ecc.):
    • Qualificazione fornitori: verifica patente a punti, certificazioni, referenze;
    • Gestione contratti: procedure di affidamento, controllo esecuzione, collaudi;
    • Controllo finanziario: doppia firma, riconciliazioni, reporting periodico;
    • Privacy compliance: registro trattamenti, valutazioni d'impatto, formazione
  • un codice etico e di comportamento nel quale la società indica i principi generali che regolano il suo operato;
  • previsione della nomina di un organismo di vigilanza (di seguito, “OdV”), organismo terzo, autonomo e indipendente e incaricato di monitorare la corretta applicazione del MOG e di segnalare eventuali criticità; e
  • lo svolgimento di attività di formazione del personale e quindi l’individuazione di corsi specifici per sensibilizzare e formare dipendenti e collaboratori sui rischi e sulle normative applicabili. 

Vantaggi dell’adozione del MOG per le società di amministrazione condominiale

L'adozione di un MOG, specificamente calibrato sui rischi dell'attività condominiale e sulla singola realtà rappresenta non solo un obbligo di legge per beneficiare delle esimenti, ma anche uno strumento di gestione del rischio e di tutela della reputazione aziendale. La complessità crescente della normativa di settore rende indispensabile un approccio strutturato e professionale alla compliance, con particolare attenzione ai profili di sicurezza sul lavoro, privacy e gestione finanziaria.

L’adozione del MOG può comportare indubbi vantaggi per le società di amministrazione condominiale, quali ad esempio:

  • l’applicabilità delle esimenti dalla responsabilità amministrativa e la significativa riduzione delle sanzioni amministrative applicabili;
  • vantaggi competitivi per maggiore attrattività per clienti;
  • vantaggi operativi e organizzativi (miglioramento dei processi interni, standardizzazione delle procedure operative, riduzione degli errori e delle inefficienze, miglioramento della qualità del servizio, ottimizzazione dei flussi informativi), gestione proattiva dei rischi (possibilità di identificazione preventiva delle aree critiche, monitoraggio continuo, prevenzione e riduzione dei contenziosi), formazione e sviluppo del personale (programmi formativi strutturati, maggiore consapevolezza dei rischi, cultura aziendale orientata alla compliance);
  • vantaggi reputazionali (maggiore fiducia da parte dei condomini, migliore reputazione sul mercato, trasparenza nella gestione);
  • protezione del brand aziendale (prevenzione di scandali e controversie, differenziazione competitiva).

Solo attraverso un approccio strutturato e professionale alla gestione del rischio sarà possibile operare in un contesto di ragionevole sicurezza giuridica, garantendo al contempo la sostenibilità economica e la crescita dell'attività imprenditoriale. 

L'investimento in compliance rappresenta una scelta strategica che consente di trasformare gli obblighi normativi in vantaggi competitivi, ridurre significativamente l'esposizione ai rischi legali, migliorare l'efficienza operativa e la qualità del servizio, costruire una reputazione solida e duratura nel mercato.

Contatta lo Studio Legale Toppani Vecchiato per una consulenza informativa sulla prevenzione e gestione dei rischi per le società che operano come amministratori condominiali e sull’adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

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