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Assegno di mantenimento e spese straordinarie

Mantenimento dei figli e spese straordinarie: cosa sapere

16.04.2025 
 - admin

Indice dei contenuti

Il tema del mantenimento dei figli nei procedimenti di separazione o divorzio genera conflittualità tra i genitori, anche già separati o divorziati.

Nel nostro ordinamento giuridico vige la regola che ciascun genitore deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli.

In sede di separazione o divorzio viene previsto un assegno periodico mensile per il mantenimento ordinario con cui il genitore non convivente con la prole contribuirà al suo mantenimento. L’assegno di mantenimento ha la funzione di equilibrare e distribuire il peso economico dei figli tra i genitori.

In sede di separazione o divorzio consensuale saranno i genitori a trovare un accordo sull’entità dell’assegno, mentre in sede giudiziale sarà il giudice a determinarlo.

Affinchè l’assegno di mantenimento sia concordato o determinato in misura congrua e sostenibile, è fondamentale rivolgersi a un avvocato esperto in diritto di famiglia che sia in grado di valutare la complessiva situazione reddituale e patrimoniale dei coniugi e di rappresentarla adeguatamente in una trattativa o al giudice.

Lo Studio Legale Toppani Vecchiato, in persona dell’avvocato Moira Vecchiato, quale esperto in diritto di famiglia, presta consulenza nei procedimenti di separazione e divorzio e sarà in grado di tutelare i tuoi interessi in materia assegno di mantenimento, spese ordinarie e straordinarie.

Parametri che determinano l’assegno di mantenimento

Il codice civile indica i seguenti parametri per la determinazione dell’assegno di mantenimento:

– le attuali esigenze dei figli

– il tenore di vita goduto dalla prole in costanza di matrimonio

– i tempi di permanenza presso ciascun genitore

– le capacità economico reddituali di entrambi i genitori

– l’assegnazione della casa familiare.

Trattasi chiaramente di parametri interpretabili e non di formule matematiche di calcolo dell’assegno di mantenimento, per questo il difficile calcolo dell’assegno di mantenimento va effettuato con l’ausilio di un avvocato esperto che sia in grado di valutare tutti gli elementi di cui sopra e di tutelare le tue ragioni in sede di trattativa per una separazione o divorzio consensuale o davanti al giudice nei procedimenti giudiziali.

Spese ordinarie coperte dall'assegno di mantenimento

È importante chiarire che l’assegno di mantenimento copre solo le spese ordinarie, ossia quelle voci periodiche di spesa che si ripetono nel tempo e sono necessarie per soddisfare i bisogni primari e secondari dei figli.

Ecco alcuni esempi:

  • Vitto e alloggio: spesa per la preparazione dei pasti, la mensa scolastica (salvo diverso accordo fra i coniugi), spese condominiali o di affitto, utenze domestiche (luce, gas, acqua), 
  • Abbigliamento: acquisto di vestiti, scarpe e biancheria intima
  • Igiene personale: prodotti per l'igiene quotidiana.
  • Istruzione: materiale scolastico generico, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero; prescuola, doposcuola (salvo diverso accordo).
  • Salute: farmaci da banco, integratori, vitamine,etc.
  • Trasporti:, carburante (se il genitore utilizza l'auto per portare i figli a scuola o ad altre attività), abbonamenti per i mezzi pubblici (salvo diverso accordo)
  • Altre spese ricorrenti: la c.d. “paghetta”, ricarica cellulare; trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.)

Le spese ordinarie non includono le spese straordinarie, ovvero quelle spese impreviste o eccezionali.

Spese ordinarie e straordinarie: le differenze

La distinzione tra spese ordinarie e straordinarie è spesso oggetto di contenzioso tra genitori separati o divorziati.

Nel tempo sono intervenuti a dirimere la questione diversi protocolli adottati praticamente da tutti i Tribunali.

Anche il Tribunale di Padova ha adottato nel 2017 un protocollo d’intesa per le spese straordinarie in materia di separazione, divorzio e di affidamento di figli nati fuori dal matrimonio, che di solito viene richiamato dal Giudice all’interno dei provvedimenti resi in sede di separazione.

Tale protocollo definisce tre criteri che differenziano le spese straordinarie da quelle ordinarie:

a) Temporale: spese dipendenti da eventi imprevedibili, o da situazioni, scelte o fatti di carattere eccezionale ovvero spese periodiche, ma non fisse.

b) Quantitativo: gravosità della spesa stessa.

c) Funzionale: spese necessari o utili, perché mirano a realizzare interessi primari o comunque rilevanti della persona, fatta esclusione per quelle meramente voluttuarie”.

    Il protocollo prevede poi le seguenti regole generali:

    1. Le somme dovute a titolo di mantenimento dei figli non possono essere compensate con alcuna altra spesa sostenuta dal genitore obbligato, anche se in favore del figlio (spesa straordinaria) o dell’altro coniuge”.
    2. Salvo diverso accordo, le spese straordinarie da concordare saranno richieste per iscritto (via mail o anche solo via whatsapp) dal genitore che le propone e la mancata risposta scritta entro 15 giorni equivale ad approvazione
    3. Tutte le spese straordinarie devono esser documentate, ove sia possibile, dal genitore che chiede il rimborso o l’anticipo della quota parte di spettanza all’altro genitore”.
    4. “In ogni caso la richiesta di rimborso delle spese straordinarie è subordinata alla sostenibilità della spesa in rapporto alle capacità economiche dell’obbligato”.

    Il protocollo poi distingue le spese straordinarie, individuate secondo i predetti criteri, in due categorie:

    • spese che non richiedono il preventivo accordo
    • spese subordinate al consenso di entrambi i genitori.

    Elenco delle spese straordinarie

    Si riporta di seguito l’elencazione delle spese straordinarie suddiviso per tipologia come riportate all’interno del protocollo adottato dal Tribunale di Padova:

    1) SPESE MEDICHE

    1. che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione; b) farmaci e presidi prescritti dal medico curante; c) cure dentistiche nel limite di € 500,00 annui complessivi, da ripartire fra i genitori; d) trattamenti sanitari e urgenti non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale; e) ticket sanitari;
    2. che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche che superino il costo di € 500,00 annui e ortodontiche; b) cure termali e fisioterapiche; c) trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato; d) farmaci e terapie di medicina non tradizionale;

    2) SPESE SCOLASTICHE

    1. che non richiedono il preventivo accordo: a) rette della scuola d’infanzia, tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici; b) libri di testo richiesti dalla scuola; c) gite scolastiche senza pernottamento;
    2. che richiedono il preventivo accordo: a) rette dell’asilo nido, tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati; b) corsi di specializzazione; c) gite scolastiche con pernottamento; d) corsi di recupero e lezioni private; e) alloggio presso la sede universitaria;

    3) SPESE EXTRASCOLASTICHE

    1. che non richiedono il preventivo accordo: a) un’attività sportiva e pertinente attrezzatura;
    2. che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ( oltre un primo sport), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature; b) viaggi e vacanze; c) spese di custodia, baby sitter.

    Generalmente un genitore anticipa il pagamento delle spese straordinarie e poi comunica all’altro di aver sostenuto una spesa allegando le ricevute di pagamento e chiedendo il rimborso.

    È bene ricordarsi che buona parte delle spese straordinarie devono essere previamente concordate, quindi chiedere l’autorizzazione alla spesa per iscritto (anche via mail o WhatsApp ) allegando i documenti giustificativi.

    È bene poi non aspettare a chiedere il rimborso ed avere cura di farne richiesta nell’immediatezza del pagamento, possibilmente per iscritto (anche via mail o WhatsApp) e allegando i documenti comprovanti la spesa sostenuta.

    Lo Studio Legale Toppani Vecchiato, in persona dell’avvocato Moira Vecchiato, quale esperto in diritto di famiglia, è a tua disposizione per qualsiasi chiarimento o consulenza in materia assegno di mantenimento, spese ordinarie e straordinarie.

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