Menu

La patente a punti condominiale

08.01.2025 
 - admin

Le recenti norme del c.d. PNRR in materia di sicurezza sul lavoro, dirette a prevenire infortuni, hanno interessato anche il Condominio, in qualità di committente in contratti di appalto interni all’edificio condominiale.

In particolare il D.M. 18 settembre 2024, n. 132 del Ministero del lavoro ha introdotto il regolamento della patente per imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili e l’art. 27, D.Lgs. n. 81/2008 ha stabilito, a decorrere dall’1.10.2024, che gli appaltatori, con esclusione dei soggetti che svolgono mere forniture o prestatori d’opera intellettuale, debbano essere in possesso della patente e possano operare soltanto con una dotazione di punti pari o superiore a quindici.

Non sono tenute ad avere la patente le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA (ossia, la certificazione obbligatoria per le imprese che intendono partecipare a gare d'appalto per lavori pubblici di rilevante importo, ai sensi dell’art. 100, comma 4, D.Lgs. n. 36/2023).

Requisiti

La patente viene rilasciata in formato digitale dall’Ispettorato nazionale del lavoro, in presenza dei seguenti requisiti:

  • l’iscrizione alla C.C.I.A.A. - camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  • l’adempimento degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008;
  • il possesso del documento di regolarità contributiva in corso di validità, del documento di valutazione dei rischi (DVR), della certificazione di regolarità fiscale,
  • la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e di protezione.

La patente, oltre ai dati identificativi della persona giuridica conterrà il punteggio attributo al momento del rilascio e quello aggiornato, nonché l’annotazione di eventuali provvedimenti di sospensione e di decurtazione dei crediti.

Come funziona la patente a punti condominiale

Al momento rilascio la patente avrà un punteggio iniziale di trenta punti; l’Ispettorato del lavoro territorialmente competente potrà sospenderla, per un periodo non può essere superiore a 12 mesi, in presenza di gravi infortuni e violazioni della normativa in materia di salute e di sicurezza.

La patente subirà una decurtazione in seguito di accertamenti e provvedimenti definitivi a carico del titolare datore di lavoro che riconoscono una sua responsabilità per un infortunio occorso sul luogo di lavoro da un lavoratore (decurtazione di 20 punti per la morte; 15 per l’inabilità permanente, 10 per l’inabilità temporanea assoluta).

Con punti inferiori a 15 le imprese e i lavoratori autonomi non potranno operare in cantiere, salvo per il completamento delle attività in corso al momento della decurtazione.

Tale sistema della patente a punti in edilizia, per quanto politicamente comprensibile e diretto alla prevenzione degli infortuni sul lavoro in pericoloso aumento, rischia di rivelarsi soltanto un aggravio burocratico e di responsabilità per committenti e appaltatori, visto che il possesso dei requisiti previsti è attestato mediante una semplice autocertificazione e che la decurtazione avverrà solo con la definitività dei provvedimenti a carico del datore di lavoro, quindi a distanza di anni.

Responsabilità dell'amministratore di condominio riguardo alla patente a punti

Ciò che rileva e la reale novità per l’amministratore di condominio è l’obbligo, prima di sottoscrivere un contratto di appalto nell’interesse del condominio stesso, di verificare il valido possesso della patente, non sospesa ed avente almeno 15 punti, (oppure dell’attestato SOA) in capo a tutte le imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nel caso di subappalto.

L’omessa verifica costituirà per il committente, nel caso di infortunio, ragione di addebito a titolo di colpa penalmente rilevante (“culpa in eligendo”) per mancata diligenza nella scelta dell’appaltatore. Il committente diventerà corresponsabile, insieme al datore di lavoro e al direttore dei lavori, perché la cattiva scelta dell’appaltatore ha reso insicuri i lavori e pericoloso il cantiere.

Il Condominio committente ha, quindi, un obbligo generale di verifica dell’idoneità dell’appaltatore e solo il diligente assolvimento di tale obbligo potrà mandarlo esente da responsabilità in caso di infortunio di lavoratori in cantiere.

Articoli Correlati

© 2025 Studio Legale Toppani - Vecchiato
magnifiercrosschevron-down