Grazie agli Avvocati Andrea Toppani e Moira Vecchiato, una sentenza del Tribunale di Padova ha stabilito che lo Stato dovrà risarcire i residenti di un condominio per le spese condominiali non pagate relative a un attico sequestrato a un boss mafioso. L'immobile, sequestrato nel 2013 e confiscato definitivamente nel 2015, aveva accumulato debiti condominiali per circa 50.000 euro.
Il tribunale ha riconosciuto che l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata è responsabile del pagamento di tali spese a partire dalla data del sequestro.
Questa decisione crea un precedente significativo per situazioni analoghe, offrendo tutela ai condomini coinvolti in casi di sequestri e confische di beni legati alla criminalità organizzata.
Per approfondire i dettagli di questa vicenda, ti invitiamo a leggere gli articoli completi su Il Mattino di Padova e sul Quotidiano del Condominio.
L'addebito della separazione è l’attribuzione da parte del giudice della responsabilità della rottura del matrimonio in capo al coniuge che con il suo comportamento ha reso intollerabile il matrimonio stesso e impossibile la prosecuzione della convivenza coniugale.
Questa attribuzione di responsabilità non può essere decisa di comune accordo tra i coniugi, ma solo da un giudice con sentenza di separazione giudiziale, quindi non in caso di separazione consensuale.
L'addebito si può chiedere quando uno dei coniugi ha violato uno dei doveri coniugali, come in caso di:
Per ottenere la pronuncia di addebito occorre provare oltre al comportamento negativo in violazione dei doveri coniugali, anche che tale comportamento sia causa della crisi coniugale.
Lo Studio Legale Toppani Vecchiato, in persona dell’avvocato Moira Vecchiato, quale esperto in diritto di famiglia, presta assistenza nelle controversie di separazione personale dei coniugi ed è a disposizione per valutare la sussistenza dei presupposti per una richiesta di addebito della separazione e dei mezzi di prova richiesti per ottenere l’addebito.
Rivolgersi a un avvocato specializzato in diritto di famiglia è una scelta determinante, perché:
L’addebito delle separazione ha natura sanzionatoria e gli effetti principali di una pronuncia di addebito della separazione sono:
In sostanza gli effetti dell’addebito sono strettamente collegati alle condizioni economiche del coniuge destinatario di essa.
In particolare può essere particolarmente importante l’effetto dell’addebito pronunciato a carico del coniuge economicamente debole (in genere la moglie priva di occupazione o con reddito modesto), perché comporterebbe il venir meno del diritto ad un assegno di mantenimento da parte dell’altro coniuge (in genere il marito).
Costituiscono presupposto per la pronuncia di addebito le violazioni dei doveri nascenti dal matrimonio indicate dall’art. 143 c. 2 c.c., ossia:
L'abbandono del tetto coniugale consiste in allontanamento volontario, prolungato nel tempo e ingiustificato da motivi validi.
Si tratta, quindi, di un allontanamento definitivo, colpevole e voluto soltanto dal coniuge assentatosi.
Non può comportare l’addebito, invece, l’allontanamento concordato da entrambi i coniugi o autorizzato dall’altro coniuge, né l’allontanamento causato da gravi comportamenti dell’altro coniuge, come violenze fisiche o morali.
Non comporta l’addebito l’allontanamento sorretto da giusta causa, come la presenza di una crisi della coppia insuperabile e tale da rendere intollerabile e non proseguibile la convivenza.
In ogni caso, per ottenere l’addebito dovrà dimostrarsi il nesso di causalità tra l’abbandono e la crisi coniugale, quindi che l’altro coniuge se ne è andato in modo inaspettato e quando la vita matrimoniale non era in crisi. Ma se tra voi c’erano già problemi, allora l’essere usciti da casa non basta per subire l’addebito.
Quindi, l’abbandono del tetto coniugale giustificato, preceduto dalla crisi coniugale, comunicato all’altro coniuge per iscritto anche tramite il tuo avvocato di fiducia o preceduto dal deposito del ricorso per separazione giudiziale non costituirà valido motivo di addebito della separazione.
Il tradimento e l’infedeltà sono la causa tipica di addebito e per ottenerlo bisognerà dimostrare sia l’adulterio, sia che senza di esso il matrimonio non si sarebbe sciolto.
La relazione extraconiugale è condizione per l’addebito soltanto se è l’effettiva causa della fine dell’unione.
È importante sottolineare che può esserci infedeltà anche senza effettive relazioni extraconiugali, ma in presenza di comportamenti che tradiscano la fiducia reciproca (ad es. le condotte univocamente indirizzate al tradimento, messaggi, iscrizione a siti web di incontri, corteggiamenti, ecc.).
La violazione dell’obbligo di assistenza morale e materiale può consistere ad esempio nel mancato accudimento o nell’abbandono del coniuge malato o bisognoso, oppure nel mancato sostegno economico alla famiglia (ludopatia, alcolismo, tossicodipendenza).
La violazione dell’obbligo di collaborazione nell'interesse della famiglia può consistere nel disinteresse del coniuge verso l’altro o verso i figli.
La violenza domestica e cioè la violenza che si consuma tra le parti di una relazione ‘amorosa’ è purtroppo al centro dell’attenzione di tutti. Tra gli strumenti messi a punto dal Legislatore vi è l’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare ed il divieto di avvicinamento, ovvero l’attivazione del c.d. protocollo Zeus con ammonimento e monitoraggio da parte della Questura.
La violenza domestica, morale e fisica, è anch’essa causa di addebito e può essere esercitata in moltissime forme, anche subdole e nemmeno percepibili dalla vittima nella loro reale complessità e gravità.
Le manifestazioni più comuni di violenza sulle donne sono:
In presenza di violazione dei doveri familiari, abbandono del tetto coniugale, adulterio, o violenza domestica non esitare a rivolgerti allo Studio Legale Toppani Vecchiato, in persona dell’avvocato Moira Vecchiato, quale esperto in diritto di famiglia, per avere assistenza nel procedimento di separazione e valutare la sussistenza dei presupposti per una richiesta di addebito della separazione.
La separazione e il divorzio sono processi legali complessi che richiedono una profonda conoscenza del diritto di famiglia e una guida esperta.
Lo Studio Legale Toppani Vecchiato, in persona dell’avvocato Moira Vecchiato, quale esperto in diritto di famiglia, presta consulenza nei procedimenti di separazione e divorzio, consensuale e giudiziale. Saprà fornirti:
Questo articolo fornirà una panoramica generale delle principali questioni da considerare quando si intende affrontare una separazione o un divorzio.
Nel linguaggio comune divorzio e separazione sono spesso utilizzati come sinonimi, ma dal punto di vista giuridico sono due cose ben diverse e distinte tra loro.
La separazione segna il momento in cui i coniugi vengono autorizzati formalmente a vivere separati e non sono più obbligati ad osservare i doveri coniugali, principalmente di convivenza e fedeltà. Tuttavia, anche dopo la separazione il vincolo matrimoniale rimane, quindi non è possibile risposarsi e ciascun coniuge sarà erede dell’altro in caso di recesso.
Con il divorzio, invece, il matrimonio viene a tutti gli effetti sciolto e le parti diventano ex coniugi, con conseguente perdita dei diritti successori di eredità e della possibilità di ottenere la pensione di reversibilità con il decesso dell’ex coniuge.
Se il matrimonio è stato anche religioso e celebrato in chiesa, con il divorzio verranno meno solo gli effetti civili del matrimonio, ma non quelli religiosi che per la Chiesa permangono.
Un’altra differenza risiede poi nella natura dell’assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole.
L’assegno di mantenimento viene definito in seno alla separazione (consensuale o giudiziale) per assicurare al coniuge col reddito minore lo stesso tenore di vita che aveva in costanza di matrimonio. Il giudice definisce l’importo in base al singolo caso e a molteplici fattori, fra cui il reddito del coniuge obbligato a passare l’assegno.
L’assegno divorzile, stabilito in senso alla procedura di divorzio (congiunto o giudiziale), ha invece la funzione di garantire autonomia e indipendenza economica del coniuge col reddito minore tra i due, ma non lo stesso tenore di vita che aveva durante il matrimonio. A questo link puoi trovare un approfondimento sulle ultime sentenze.
La riforma del diritto di famiglia ha introdotto significative novità nel panorama della separazione e del divorzio. Tra le più importanti ricordiamo:
Indipendentemente dal fatto che la separazione sia consensuale o giudiziale, è fondamentale affrontare le seguenti questioni:
Per affrontare una separazione o un divorzio è fondamentale rivolgersi a un avvocato esperto in diritto di famiglia. L'avvocato assisterà il cliente in tutte le fasi del procedimento, dalla negoziazione di un accordo bonario alla rappresentanza in giudizio. Le fasi di un contenzioso in materia di separazione e divorzio sono così riassumibili:
Una volta separati, i coniugi possono divorziare decorsi sei mesi dalla separazione consensuale, oppure in caso di separazione giudiziale decorso almeno un anno dalla prima udienza davanti al giudice.
La separazione e il divorzio rappresentano un momento complesso e delicato nella vita di una coppia. Quando ci sono dei figli coinvolti, le decisioni da prendere diventano ancora più importanti e delicate.
Di seguito tratteremo le principali questioni che sorgono in caso di separazione o divorzio con figli. Scoprirai quali sono i tuoi diritti e i tuoi doveri, come tutelare il benessere dei tuoi bambini e come affrontare al meglio questa nuova fase della tua vita.
La disciplina dell’affidamento dei figli minori in caso di separazione o divorzio regola anche i procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio e prevede quale regime ordinario l’affidamento condiviso. In tal caso la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente le questioni di ordinaria amministrazione che riguardano le decisioni di maggiore interesse alla vita della minore, come ad esempio la frequenza scolastica, la scelta del medico, una visita medica, attività sportive, iscrizione a determinati centri estivi piuttosto che altri, la scelta della babysitter, il collegamento al parental control degli apparati elettronici in generale, etc. , mentre potranno esercitare disgiuntamente la responsabilità genitoriale a livello routinario ( ovvero gli atti normali di accudimento quali ad esempio permesso di uscire al parco/la sera/la festa, comprare o somministrare un antibiotico, decidere l’orario della messa a letto, gli orari di utilizzo degli apparati elettronici, etc.).Fermo l’esercizio congiunto per le decisioni di maggiore interesse, ovvero quelle di indirizzo quali la scelta della scuola, della religione, della residenza e importanti interventi chirurgici.
Il regime dell’affidamento condiviso può lasciare spazio a un affidamento esclusivo solo in via residuale ed eccezionale, quando l’affidamento condiviso sia pregiudizievole per il minore per l’inidoneità educativa o manifesta inidoneità dell’altro genitore.
Il concetto di affidamento va distinto dal collocamento: anche in regime di affidamento condiviso, il giudice individuerà il genitore presso il quale risiederà il minore in via prevalente; il minore vivrà con uno dei due genitori e il giudice stabilirà i periodi di permanenza con l’altro genitore.
Trattasi del c.d. diritto di visita che il genitore non collocatario eserciterà tenendo con sé la prole.
Molto più raramente potrà essere disposto il c.d. affidamento alternato, nel quale il collocamento sarà paritario, con permanenza del minore presso ciascun genitore in tempi pressoché uguali e alternati.
Nel caso in cui ci siano dei figli, la casa coniugale sarà assegnata al coniuge collocatario che conviverà con la prole in base ai provvedimenti provvisori resi in prima udienza o in virtù dell’accordo consensuale intercorso tra i coniugi. L’assegnazione avverrà anche se il coniuge assegnatario non è proprietario dell’immobile e durerà fino a quando i figli non avranno raggiunto la maggiore età e l’autosufficienza economica, quindi saranno in grado di mantenersi da soli.
Se stai attraversando un momento difficile e hai bisogno di una guida esperta, non esitare a contattarci. Lo Studio Legale Toppani Vecchiato, in persona dell’avvocato Moira Vecchiato, quale esperto in diritto di famiglia, presterà consulenza e ti assisterà nei procedimenti di separazione e divorzio, consensuale e giudiziale.
Le recenti norme del c.d. PNRR in materia di sicurezza sul lavoro, dirette a prevenire infortuni, hanno interessato anche il Condominio, in qualità di committente in contratti di appalto interni all’edificio condominiale.
In particolare il D.M. 18 settembre 2024, n. 132 del Ministero del lavoro ha introdotto il regolamento della patente per imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili e l’art. 27, D.Lgs. n. 81/2008 ha stabilito, a decorrere dall’1.10.2024, che gli appaltatori, con esclusione dei soggetti che svolgono mere forniture o prestatori d’opera intellettuale, debbano essere in possesso della patente e possano operare soltanto con una dotazione di punti pari o superiore a quindici.
Non sono tenute ad avere la patente le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA (ossia, la certificazione obbligatoria per le imprese che intendono partecipare a gare d'appalto per lavori pubblici di rilevante importo, ai sensi dell’art. 100, comma 4, D.Lgs. n. 36/2023).
La patente viene rilasciata in formato digitale dall’Ispettorato nazionale del lavoro, in presenza dei seguenti requisiti:
La patente, oltre ai dati identificativi della persona giuridica conterrà il punteggio attributo al momento del rilascio e quello aggiornato, nonché l’annotazione di eventuali provvedimenti di sospensione e di decurtazione dei crediti.
Al momento rilascio la patente avrà un punteggio iniziale di trenta punti; l’Ispettorato del lavoro territorialmente competente potrà sospenderla, per un periodo non può essere superiore a 12 mesi, in presenza di gravi infortuni e violazioni della normativa in materia di salute e di sicurezza.
La patente subirà una decurtazione in seguito di accertamenti e provvedimenti definitivi a carico del titolare datore di lavoro che riconoscono una sua responsabilità per un infortunio occorso sul luogo di lavoro da un lavoratore (decurtazione di 20 punti per la morte; 15 per l’inabilità permanente, 10 per l’inabilità temporanea assoluta).
Con punti inferiori a 15 le imprese e i lavoratori autonomi non potranno operare in cantiere, salvo per il completamento delle attività in corso al momento della decurtazione.
Tale sistema della patente a punti in edilizia, per quanto politicamente comprensibile e diretto alla prevenzione degli infortuni sul lavoro in pericoloso aumento, rischia di rivelarsi soltanto un aggravio burocratico e di responsabilità per committenti e appaltatori, visto che il possesso dei requisiti previsti è attestato mediante una semplice autocertificazione e che la decurtazione avverrà solo con la definitività dei provvedimenti a carico del datore di lavoro, quindi a distanza di anni.
Ciò che rileva e la reale novità per l’amministratore di condominio è l’obbligo, prima di sottoscrivere un contratto di appalto nell’interesse del condominio stesso, di verificare il valido possesso della patente, non sospesa ed avente almeno 15 punti, (oppure dell’attestato SOA) in capo a tutte le imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nel caso di subappalto.
L’omessa verifica costituirà per il committente, nel caso di infortunio, ragione di addebito a titolo di colpa penalmente rilevante (“culpa in eligendo”) per mancata diligenza nella scelta dell’appaltatore. Il committente diventerà corresponsabile, insieme al datore di lavoro e al direttore dei lavori, perché la cattiva scelta dell’appaltatore ha reso insicuri i lavori e pericoloso il cantiere.
Il Condominio committente ha, quindi, un obbligo generale di verifica dell’idoneità dell’appaltatore e solo il diligente assolvimento di tale obbligo potrà mandarlo esente da responsabilità in caso di infortunio di lavoratori in cantiere.
Il ruolo dell'amministratore di condominio è in costante evoluzione, sempre più complesso e delicato. Le novità legislative e giurisprudenziali degli ultimi anni hanno introdotto significative modifiche nel panorama condominiale, rendendo fondamentale per gli amministratori un aggiornamento continuo.
Mantenendosi aggiornato sulle ultime novità e avvalendosi della consulenza di un legale esperto nella materia condominiale, l'amministratore potrà svolgere al meglio il proprio ruolo, garantendo la corretta gestione del condominio e la soddisfazione dei condomini.
Lo Studio Legale Toppani Vecchiato, in persona dell’avvocato Andrea Toppani, quale esperto in condominio e tutela della proprietà immobiliare, è a disposizione per offrire una consulenza qualificata.
Passiamo ora brevemente in rassegna due delle più recenti e importanti novità legislative in materia di condominio.
Il Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, novellato dalla riforma Cartabia 2022, disciplina la c.d. mediazione civile e commerciale.
La mediazione è uno strumento alternativo al tradizionale percorso giudiziario per risolvere le controversie in sede stragiudiziale, ovvero fuori dal tribunale, dove le parti in conflitto, assistite dai rispettivi avvocati, cercano di raggiungere un accordo con l'ausilio di un terzo imparziale, il mediatore.
La mediazione è stata introdotta dal legislatore come filtro (facoltativo o obbligatorio a seconda delle materie oggetto di controversia) delle domande giudiziali al fine di ridurre il carico giudiziario e le cause pendenti.
Il procedimento di mediazione è obbligatorio per le controversie in materia condominiale e viene avviato da una delle parti mediante deposito di una domanda presso un organismo di mediazione autorizzato. Successivamente, il mediatore fisserà un incontro a cui la parte chiamata in mediazione sarà convocata a partecipare. Durante gli incontri dinanzi al mediatore, si cercherà di trovare un punto d'incontro e transazione.
I vantaggi della mediazione possono essere così riassunti:
Il D.Lgs. n. 149/2022 introduttivo della c.d. Riforma Cartabia ha modificato l’art. 71 quater disp. att. c.c., in tema di mediazione delle controversie condominiali.
Le controversie in materia di condominio rimangono soggette alla condizione di procedibilità del previo esperimento di un procedimento di mediazione, ma non è più necessaria la previa autorizzazione assembleare che autorizzi l’amministratore a promuovere o aderire al procedimento di mediazione non rientrante nelle materie di cui all’art. 1130 c.c..
Si rammenta, infatti, che l’art. 1130 c.c. indica le attribuzioni istituzionali spettanti all'amministratore a prescindere da specifici incarichi o poteri previsti dal regolamento o deliberati dell'assemblea. Segnatamente: “L'amministratore, oltre a quanto previsto dall'articolo 1129 e dalle vigenti disposizioni di legge, deve:
1) eseguire le deliberazioni dell'assemblea, convocarla annualmente per l'approvazione del rendiconto condominiale di cui all'articolo 1130-bis e curare l'osservanza del regolamento di condominioù;
2) disciplinare l'uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a ciascuno dei condomini;
3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni;
4) compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio;
5) eseguire gli adempimenti fiscali;
6) curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell'edificio. Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all'amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L'amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l'amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili;
7) curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee, del registro di nomina e revoca dell'amministratore e del registro di contabilità. Nel registro dei verbali delle assemblee sono altresì annotate: le eventuali mancate costituzioni dell'assemblea, le deliberazioni nonché le brevi dichiarazioni rese dai condomini che ne hanno fatto richiesta; allo stesso registro è allegato il regolamento di condominio, ove adottato. Nel registro di nomina e revoca dell'amministratore sono annotate, in ordine cronologico, le date della nomina e della revoca di ciascun amministratore del condominio, nonché gli estremi del decreto in caso di provvedimento giudiziale. Nel registro di contabilità sono annotati in ordine cronologico, entro trenta giorni da quello dell'effettuazione, i singoli movimenti in entrata ed in uscita. Tale registro può tenersi anche con modalità informatizzate;
8) conservare tutta la documentazione inerente alla propria gestione riferibile sia al rapporto con i condomini sia allo stato tecnico-amministrativo dell'edificio e del condominio;
9) fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso;
10) redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l'assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni”.
Il nuovo art. 5-ter, D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 introdotto dalla riforma, rubricato “Legittimazione in mediazione dell'amministratore di condominio” dispone che l'“amministratore del condominio è legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi. Il verbale contenente l'accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea condominiale, la quale delibera entro il termine fissato nell'accordo o nella proposta con le maggioranze previste dall'articolo 1136 del codice civile. In caso di mancata approvazione entro tale termine la conciliazione si intende non conclusa”.
La riforma Cartabia ha poi previsto che il termine di durata della mediazione fissato in tre mesi sia “prorogabile di ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti” (art. 6 comma 1).
È importante ricordare che la domanda di mediazione interrompe la prescrizione della domanda giudiziale e impedisce la decadenza dal diritto azionabile al momento della comunicazione alle altre parti.
Sul punto, la riforma Cartabia ha inserito nell’art. 8, comma 2, la previsione che la parte istante può comunicare all’altra parte la domanda di mediazione già presentata dinanzi all’organismo di mediazione per favorire l’anticipazione degli effetti interruttivi e impeditivi di cui sopra, fermo l’obbligo dell’organismo di procedere alle formali convocazioni.
Tali aspetti sono particolarmente importanti, ad esempio, per valutare la tempestività di un’impugnazione della delibera assembleare condominiale, che ai sensi dell’art. 1137 C.c. va proposta nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data dell’assemblea per i presenti, dissenzienti o astenuti, ovvero dalla la data di comunicazione del relativo verbale per gli assenti.
Anche l’impugnazione della delibera assembleare è soggetta alla condizione di procedibilità obbligatoria del previo esperimento della mediazione.
Il deposito della domanda di mediazione non ha effetti impeditivi del termine decadenziale di 30 giorni per l’impugnazione, tali effetti decorrono dalla comunicazione dell’avvenuto deposito della domanda da parte del condomino impugnante o dalla convocazione formulata dall’organismo al condominio chiamato in mediazione.
Quindi è importante che il condomino intenzionato ad impugnare una delibera assembleare abbia ben chiaro il termine di decadenza previsto dall’art. 1137 c.c. e depositi quantomeno la domanda di mediazione in tempo utile affinché il condominio possa riceverne comunicazione entro i trenta giorni.
Dalla data del verbale conclusivo della mediazione decorrerà poi un nuovo termine di decadenza di trenta giorni.
Rispetto all’utilizzo delle parti comuni in Condominio ogni Condomino (o utilizzatore a vario titolo) deve sapere quali sono le condotte che si possono o non si possono tenere all’interno dello stabile e capire cosa può fare se le parti comuni non vengono utilizzate in modo non conforme.
Ciò è essenziale per mantenere un’armonia interna al condominio e una convivenza pacifica. È purtroppo frequente, infatti, che all’interno di un condominio vi siano alcuni condomini (o anche i conduttori in locazione e altri possessori a vario titolo delle unità immobiliari facenti parte del fabbricato condominiale) che tengono comportamenti contrari al regolamento di condominio o al codice civile.
La maggioranza dei divieti regolamentari riguarda le parti comuni di un condominio, ossia tutte quelle porzioni dell'edificio e delle sue pertinenze destinate all'uso e al godimento comune di tutti i condomini. L'articolo 1117 del Codice Civile ne fornisce un elenco non esaustivo, ma in generale possiamo suddividerle in tre categorie principali:
Ai sensi dell’articolo 1138 del Codice Civile il regolamento di condominio è obbligatorio quando il numero dei condomini è superiore a dieci e, in caso di inerzia, ciascun condomino ha il diritto di agire giudizialmente dinanzi al tribunale competente per ottenere l’adozione del regolamento.
Nei casi di lecita assenza del regolamento, il condominio andrà gestito secondo le norme del Codice civile e nel rispetto delle ordinarie regole di buon vicinato, con riduzione degli strumenti di rimedio che sarà possibile adottare per reprimere e far cessare le condotte disturbanti tenute da alcuni abitanti in condominio.
In generale il regolamento di condominio spesso contiene una serie di divieti volti a garantire la tranquillità, la sicurezza e il decoro dell'edificio.
I divieti più comuni sono:
In linea generale, i divieti possono variare notevolmente da un condominio all'altro ed è importante sapere che il regolamento di condominio può normalmente stabilire le regole di convivenza e di gestione delle parti comuni all’interno di uno stabile, ma può limitare o incidere sull’utilizzo delle parti private solamente se ha natura contrattuale ed è stato quindi approvato all’unanimità dalla maggioranza o adottato dall’originario unico proprietario ed espressamente richiamato negli atti di compravendita successivi.
Pertanto, è come prima cosa necessario individuare la disposizione regolamentare violata e capire la natura del regolamento di condominio (contrattuale o assembleare), per comprendere l’effettiva obbligatorietà del divieto in esame, il rimedio da adottare e i rischi conseguenti in caso di opposizione o contestazione da parte del trasgressore.
È opportuno esaminare il rapporto tra proprietario e il soggetto in possesso dell’unità in condominio (ad esempio in forza di un contratto di locazione, comodato, preliminare con effetti anticipati e immissione in possesso prima del rogito della compravendita, ecc.) e le conseguenti responsabilità per il mancato rispetto del relativo regolamento.
Il condomino proprietario va considerato destinatario delle norme del regolamento di condominio e nei confronti della collettività condominiale è responsabile sia delle violazioni direttamente commesse, sia di quelle poste in essere dall’effettivo utilizzatore (sia esso conduttore, comodatario o di qualsiasi altro soggetto possessore o detentore a qualsiasi titolo dell’immobile in condominio).
Pertanto, è essenziale che, a propria tutela, il proprietario preveda all’interno del contratto concluso con il conduttore, comodatario, promissario acquirente o quant’altro, l’obbligo da parte di quest’ultimo di rispettare il regolamento di condominio trasmettendone il relativo contenuto, in modo che la violazione del regolamento condominiale sia sanzionabile con la risoluzione del rapporto e la restituzione dell’immobile.
Tale possibilità è stata anche di recente ribadita dal Tribunale di Milano, sentenza 15 luglio 2024, n. 7050, che ha dichiarato risolto un contratto di locazione commerciale di una unità immobiliare in condominio per le violazioni regolamentari perpetrate dal conduttore.
In ogni caso, il proprietario risponde direttamente nei confronti del Condominio e degli altri condomini delle violazioni normative e del regolamento di condominio anche per il fatto altrui commesso dal soggetto possessore o detentore dell’immobile. Questo implica che dal regolamento derivano obblighi che devono essere rispettati da tutti i condomini, dai loro eredi nonché dagli aventi causa.
Tuttavia, non avendo il Condominio un rapporto contrattuale e giuridico con il soggetto terzo occupante l’immobile diverso dal proprietario condomino, qualsiasi azione e iniziativa andrà rivolta verso il proprietario, ferma l’opportunità iniziale di notiziare direttamente delle violazioni anche il trasgressore non proprietario al fine di sensibilizzarlo al rispetto delle norme e del regolamento.
L'amministratore e l'assemblea condominiale hanno il compito di far rispettare le regole e di adottare i provvedimenti necessari per tutelare la quiete e il decoro del condominio.
Il Condominio dispone di una serie di strumenti giuridici per tutelare i propri diritti e quelli dei singoli condomini in caso di violazione delle norme del codice civile o del regolamento condominiale.
Le norme del codice civile (art. 1102 C.c.) e, in genere lo stesso regolamento condominiale, pongono a carico di ciascun condomino l'obbligo di rispettare regole di comportamento, di civile convivenza e di non arrecare disturbo agli altri condomini. Come anzidetto, tali obblighi sono vincolanti anche per gli inquilini delle singole unità ed è onere del proprietario locatore fare in modo che il regolamento sia osservato dal Conduttore.
In caso di violazione di tali norme, il Condominio dispone dei seguenti strumenti giuridici per tutelare i propri diritti e quelli dei singoli condomini:
Il destinatario della sanzione potrà essere solo il proprietario, non anche il conduttore.
Tale facoltà di irrogare sanzioni deve essere espressamente prevista dal regolamento; in caso di assenza dovrà previamente e validamente integrarsi il regolamento con una specifica previsione, previo inserimento dell’argomento all’ordine del giorno, regolare convocazione dell’assemblea condominiale, rigoroso rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi di maggioranza, opportuna e completa redazione del verbale di assemblea e invio del verbale agli assenti.
Salvo sia diversamente stabilito in un regolamento contrattuale, la maggioranza richiesta per l'approvazione della clausola è quella stabilita dall'articolo 1136, comma 2, del Codice Civile, che prevede almeno 500 millesimi e la maggioranza degli intervenuti, sia in prima che in seconda convocazione.
Parimenti anche le sanzioni dovranno essere irrogate con delibera assembleare approvata con le maggioranze di cui all'art 1136 del c.c. (maggioranza degli intervenuti che rappresentano almeno la metà del valore dell'edificio: 500 millesimi).
Il destinatario dell’azione potrà essere solo il proprietario, non anche il conduttore.
Ovviamente, è consigliabile che il Condominio si avvalga della consulenza di un legale per individuare il rimedio giuridico più idoneo da adottare in ciascun caso concreto, valutando la sussistenza dei presupposti per l’adozione dei provvedimenti suddetti e gli elementi probatori a disposizione.
Lo Studio Legale Toppani Vecchiato, in persona dell’avvocato Andrea Toppani, quale esperto in condominio e tutela della proprietà immobiliare, è a disposizione per valutare ogni singolo caso concreto di violazione regolamentare e suggerire le possibili iniziative da assumere per sanzionare e/o reprimere la ripetizione di tali comportamenti.
L’art. 1117 del codice civile, rubricato “Parti comuni dell’edificio” riporta un’elencazione non tassativa e non esaustiva delle parti del condominio da ritenersi comuni e al servizio della pluralità dei condomini.
La norma in commento così recita:
“Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo:
1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate;
2) le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l'alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune;
3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche”.
Le cose elencate ai punti nn. 1, 2 e 3 dell’art. 1117 Codice Civile sono comuni “se non risulta il contrario dal titolo”, ossia dal regolamento condominiale contrattuale o dagli degli atti di compravendita delle singole unità immobiliari in condominio o anche dall'usucapione.
Il condomino che rivendichi la proprietà esclusiva di un bene compreso nell’elenco ha l'onere di provare il titolo contrario, in difetto il suddetto bene apparterrà a tutti i condomini.
In linea generale, indipendentemente dall’elenco, sono di proprietà comune le cose, i servizi e gli impianti di uso comune, che materialmente e funzionalmente sono necessari per l'esistenza e per l'uso dell'edificio da parte di tutti i condomini.
Qualora le cose comuni oggettivamente siano destinate per caratteristiche materiali e funzionali non all'uso o al servizio di tutto l'edificio, bensì di una sola parte, ai sensi dell’articolo 1123, terzo comma, del codice civile si sarà in presenza di un c.d. "condominio parziale"; con la conseguenza che la gestione di queste parti sarà demandata agli effettivi soggetti a cui è comune la cosa e l'imputazione delle relative spese sarà a questi demandata. Non sussiste, infatti, il diritto di partecipare all'assemblea per cose comuni di cui non si usufruisce e non si ha titolarità, con l’effetto che la composizione dell’assemblea e il calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi andranno a modificarsi in relazione alla titolarità delle parti comuni oggetto di delibera.
Invece, qualora si sia in presenza di un complesso di più edifici che per struttura materiale sono a loro volta, di fatto o perché risultante dal titolo, riuniti in un condominio più ampio avendo parti, impianti e servizi tra loro in comune, saremo in presenza di un c.d. “supercondominio”. Quindi coesisteranno contemporaneamente il supercondominio e anche condomini autonomi dei singoli edifici. Solitamente le cose comuni rientranti nel supercondominio possono essere ad esempio la viabilità di accesso, l'impianto centrale di riscaldamento o dell'acqua calda sanitaria, i parcheggi, la portineria o l'alloggio del portiere, l’area di manovra del piano interrato, ecc.. Al supercondominio si applicheranno le norme dettate in tema di condominio negli edifici.
In Condominio è frequente l’uso delle parti comuni condominiali e l’esecuzione di interventi modificativi e innovativi della cosa comune da parte di uno o più condomini.
In linea generale, per comprendere se tali interventi siano legittimi o debbano essere previamente autorizzati o deliberati dall’assemblea condominiale, si deve far riferimento innanzitutto alla disciplina dettata dal codice civile.
La norma generale di cui all'art. 1102 c.c. prevede che ciascun condomino possa servirsi della cosa comune, a condizione che non ne alteri la destinazione e non ne impedisca agli altri condomini di farne parimenti uso. Pertanto ogni condomino è legittimato a eseguire a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa comune entro i suddetti limiti. È comunque precluso l’uso individuale della parte comune quando è lesivo del diritto di altro condomino sul bene di sua proprietà esclusiva, perché in tal caso l’uso personale travalica la cosa comune e va a intaccare la proprietà individuale altrui.
Trattasi, quindi, di interventi voluti e decisi dal singolo condomino per un suo interesse individuale personale di migliore uso della cosa comune.
L’art. 1120 del codice civile disciplina, invece, le c.d. innovazioni, ossia la modificazione della cosa comune tale da alterarne l'entità materiale trasformandola materialmente e/o mutandone la destinazione, con la conseguenza che il bene presenti, a seguito delle opere eseguite, una diversa consistenza materiale ovvero sia utilizzato per fini diversi da quelli precedenti l'esecuzione delle opere.
La norma di cui all'articolo 1120 c.c. riguarda le innovazioni che comportano oneri di spesa per tutti i condomini e prescrive che le innovazioni della cosa comune siano approvate dai condomini con specifiche maggioranze.
Qualora le innovazioni non comportino oneri di spesa per tutti i condomini per essere la spesa a carico del singolo condomino aurore dell’opera, troverà applicazione la norma generale di cui all'articolo 1102 c.c..
L’art. 1120, comma secondo, del codice civile sancisce poi il divieto di innovazioni che incidano negativamente sull’uso delle parti comuni da parte di un solo condomino o che siano lesive dei diritti sulla proprietà esclusiva innovazioni che comportano oneri di spesa per tutti i condomini.
In altri termini, le innovazioni di cui all’art. 1120 c.c. si distinguono dalle modificazioni di cui all’art. 1102 c.c. dal punto di vista oggettivo e soggettivo. Sotto il profilo oggettivo, le innovazioni comprendono le opere di trasformazione della parte comune, mentre le modificazioni quelle opere volte ad ottenere una migliore utilizzazione della cosa nei limiti di cui all’art. 1102 c.c.. Dal punto di vista soggettivo, le innovazioni sono espressione di un interesse collettivo sancito da una maggioranza assembleare, mentre le modificazioni sono volte al perseguimento di un interesse individuale di un condomino.
L’art. 1119 c.c., rubricato “indivisibilità”, prevede testualmente che “le parti comuni dell'edificio non sono soggette a divisione, a meno che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l'uso della cosa a ciascun condomino e con il consenso di tutti i partecipanti al condominio”.
La giurisprudenza ha interpretato l’art. 1119 c.c. ritenendo che il requisito del “consenso” di tutti i partecipanti valga solo per la divisione volontaria stragiudiziale (Cass. n. 26041/2019 e di recente Cass. civ., Sez. II, Ord., 23/02/2024, n. 4817), essendo sempre possibile una divisione giudiziale senza consenso unanime.
Pertanto, pur contemplando l’art. 1119 c.c. una forma di protezione rafforzata dei diritti dei condomini, si ritiene che la norma ammetta una divisione volontaria di una parte comune con il consenso unanime di tutti i partecipanti al condominio, oppure una divisione giudiziale a richiesta anche di uno solo dei comproprietari, subordinate alla condizione che il bene, anche se diviso, mantenga l’idoneità all'uso cui è stato destinato (cfr. Cass. n. 4010 del 2020 e Cass. n. 4840 del 2021).
Tale orientamento è particolarmente importante nei frequenti casi di soppressione della figura del portiere dello stabile condominiale e del relativo alloggio, che rientra nelle parti comuni ex art. 1117 c.c. e per il quale i condomini avrebbero interesse a sciogliere la comunione per cedere l’immobile a terzi o assegnarlo in proprietà a uno dei condomini interessati all’unità.
In tal caso, mantenendo la destinazione abitativa dell’ex alloggio del portiere, sarà possibile procedere alla divisione o scioglimento della comunione con il consenso unanime dei condomini, qualora non vi raggiungesse l’unanimità, ognuno dei condomini potrà agire giudizialmente per lo scioglimento giudiziale della comunione, previo esperimento della mediazione obbligatoria.
In caso di controversia inerente le parti comuni è consigliabile che l’amministratore, il condominio e/o i singoli condomini si avvalgano della consulenza di un legale per valutare la sussistenza. Lo Studio Legale Toppani Vecchiato, in persona dell’avvocato Andrea Toppani, quale esperto in condominio e tutela della proprietà immobiliare, è a disposizione per valutare ogni singolo caso concreto, rendere un parere e suggerire le possibili soluzioni.
I bonus e Superbonus 110% hanno indubbiamente incentivato la riqualificazione energetica degli edifici, ma hanno anche comportato una serie di problematiche, soprattutto nei contesti condominiali.
A fronte di una domanda di manodopera cresciuta esponenzialmente in ragione degli incentivi fiscali, abbiamo assistito al moltiplicarsi di imprese dedite alla ristrutturazione di edifici, spesso improvvisate o prive di personale qualificato. Lo stesso vale per i tecnici coinvolti nelle ristrutturazioni, in qualità di asseveratori, progettisti o Direttore Lavori, la cui professionalità spesso è venuta meno per mancanza di competenza, omessa vigilanza o eccessivo carico di lavoro. Sono balzati alle cronache anche molteplici episodi di truffe ai danni dell’Erario, nei casi in cui privati, general contractor, asseveratori e tecnici hanno simulato l’esecuzione dei lavori incentivati.
I profili di responsabilità legati ai bonus edilizi, sismabonus, ecobonus, bonus facciate e superbonus coinvolgono, da un lato, il beneficiario dell’incentivo (il privato e il singolo condomino, non il condominio), e dall’altro, l’amministratore di condominio, i professionisti incaricati (asseveratori, progettisti o Direttore Lavori), fornitori o appaltatori e i cessionari dei crediti, anche in seguito ed eventuali controlli dell’Agenzia delle Entrate e di accertate irregolarità.
Lo Studio Legale Toppani Vecchiato, in persona dell’avvocato Andrea Toppani, quale esperto in condominio e tutela della proprietà immobiliare, presta assistenza per le questioni bonus e superbonus 110 e in presenza di contratti di appalto per lavori di ristrutturazione e per l’esecuzione di opere edili presso privati o in condominio.
Molto brevemente, come noto il Superbonus è un’agevolazione fiscale che consente una detrazione del 110% delle spese sostenute per specifici interventi di:
Il Bonus facciate, invece, consiste in una minore detrazione d’imposta delle spese sostenute per interventi di recupero o restauro della facciata esterna di edifici situati in determinate zone. Trattasi di interventi che interessano le c.d. strutture opache, non di sola pulitura o tinteggiatura esterna, influenti dal punto di vista della trasmittanza termica.
Tali interventi possono essere eseguiti a costo zero da tutti i cittadini tramite:
Le problematiche legali più comuni inerenti ai lavori legati ai bonus edilizi (scaduti o di imminente scadenza al 31.12.2024) possono essere:
I rischi conseguenti a tali problematiche per la parte committente dei lavori (il Condominio, i singoli condòmini o privati fruitori della detrazione), sono principalmente:
In caso di lavori eseguiti non a regola d’arte, incompleti, viziati o difformi a quanto pattuito, la parte committente potrà agire giudizialmente per la risoluzione del contratto d’appalto ai sensi dell’art. 1453 codice civile per grave inadempimento dell’appaltatore, chiedendo anche il risarcimento del danno subito.
In linea generale, in seguito alla risoluzione l’appaltatore sarà tenuto alla restituzione del compenso percepito in forza del contratto e potrebbe essere chiamato a risarcire anche il danno conseguente alla perdita anche parziale delle detrazioni fiscali.
Di recente il Tribunale di Roma, con sentenza del 13 febbraio 2024 n. 21607, ha dichiarato la risoluzione per inadempimento dell’appaltatore di un contratto di appalto avente ad oggetto la ristrutturazione di un condominio, condannando l’impresa al risarcimento dei conseguenti danni patiti dal condominio committente in conseguenza del mancato godimento del beneficio fiscale, ritenendo con criterio probabilistico che senza l’inadempimento il beneficio fiscale sarebbe stato conseguito.
Anche i professionisti incaricati (di verificare la fattibilità preliminare, o asseveratori, progettisti, Direttore Lavori) possono essere chiamati, a vario titolo, a rispondere civilmente di eventuali inadempienze, con conseguente risoluzione per inadempimento del contratto d’opera ai sensi dell’art. 1453 codice civile, con ripetizione del compenso e risarcimento del danno subito, anche con riferimento al danno da perdita del beneficio fiscale.
L’azione di garanzia contro i professionisti intellettuali ha natura contrattuale ed è soggetta al solo termine di prescrizione ordinario decennale.
Il Ruolo dell’Amministratore di Condominio nei Lavori Condominiali legati al Superbonus è preliminarmente quello di verificare le condizioni del fabbricato e l’effettiva possibilità di accedere a bonus e superbonus, individuando con l’ausilio di tecnici incaricati dall’assemblea gli interventi eventualmente necessari per integrare i presupposti previsti dalle normative.
In secondo luogo l’amministratore di condominio, consapevole degli obblighi fiscali e dei possibili profili di responsabilità in caso di loro inosservanza, dovrà predisporre e conservare tutta la documentazione condominiale, contrattuale e fiscale relativa ai lavori. Infatti, il condomino per avvalersi delle detrazioni fiscali in relazione ai contributi versati al Condominio per l’esecuzione dei lavori straordinari sull’edificio, chiederà all’amministrazione la documentazione da trasmettere all’Agenzia delle Entrate, quali ad es. la delibera condominiale di approvazione dei lavori, il riparto millesimale per individuare l’ammontare a carico del condomino, l’attestazione dell’amministratore dell’avvenuto versamento degli oneri condominiali, l’attestazione dei pagamenti eseguiti in modo tracciabile, ecc.
Pertanto, rientra nei doveri dell’amministratore condominiale effettuare tutti gli adempimenti a suo carico per consentire che il singolo condomino possa godere della detrazione fiscale.
L'amministratore che stipuli un contratto di appalto di lavori nell'interesse del condominio è poi qualificato come committente e spesso anche come responsabile dei lavori ai sensi dell'articolo 89 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in modo che il compenso straordinario dovuto per gli interventi legati ai bonus edilizi all’amministratore possa rientrare anch’esso in detrazione.
In assenza di una nomina specifica di altro professionista come responsabile dei lavori, tutte le responsabilità ricadranno interamente sullo stesso amministratore committente, tra cui la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza in cantiere e ogni altro aspetto legato alla progettazione ed esecuzione delle opere.
Ovviamente, l’amministratore di condominio ha anche il dovere di verificare che i lavori straordinari siano eseguiti correttamente, a regola d’arte, e in conformità al contratto di appalto sottoscritto con la ditta esecutrice.
Qualora emergessero vizi, irregolarità, difformità anche su segnalazione dei singoli Condòmini, l’amministratore dovrà denunciarli immediatamente all’appaltatore e ai Tecnici per attivare le garanzie di legge e poter quindi chiedere, alternativamente: la riparazione, la riduzione del prezzo o risarcimento per equivalente del costo necessario per eliminare i vizi, oltre al risarcimento dei danni.
Sul punto è importante che l’amministratore sia consapevole delle tempistiche legate alla denuncia di vizi e difformità in materia di appalto.
In caso di responsabilità e di mala gestio, l’amministratore sarà tenuto al risarcimento del danno e potrà essere revocato dall’assemblea o in sede giudiziale in presenza di gravi irregolarità.
Il codice civile prevede una garanzia normale (art. 1667 c.c.) e una specifica garanzia per gravi vizi immobiliari (art. 1669 c.c.), soggette a differenti termini di decadenza per la denuncia e di prescrizione dell’azione giudiziale di garanzia.
L’art. 1667 c.c. che regola la garanzia per i “vizi normali” e difetti non gravi prevede due distinti termini entrambi obbligatori, in quanto il mancato rispetto anche di uno solo di essi comporta la perdita del diritto alla garanzia:
L’art. 1669 c.c. regola, invece, i vizi gravi, tali da compromettere il godimento, stabilità, la sicurezza o la durata di immobili (ad es. problemi strutturali, infiltrazioni, cedimenti, ecc.), prevedendo termini differenti di durata, decadenza e prescrizione:
In caso di controversie in materia di bonus edilizi, superbonus o di appalto di lavori in condominio o da parte di soggetti privati, è fondamentale rivolgersi ad un avvocato esperto in materia di condominio e di tutela della proprietà immobiliare, per ottenere una consulenza adeguata e per agire in giudizio con le giuste tempistiche.
Gli appalti per lavori di ristrutturazione con o senza Ecobonus, sia in condominio che in regime di appalto privato, presentano una serie di complessità che rendono indispensabile una gestione legale attenta ed esperta a tutela dei committenti per prevenire, gestire e risolvere tempestivamente eventuali contenziosi.
Lo Studio Legale Toppani Vecchiato, in persona dell’avvocato Andrea Toppani, quale esperto in condominio e tutela della proprietà immobiliare, presta assistenza per le questioni bonus e superbonus 110 e in presenza di contratti di appalto per lavori di ristrutturazione e per l’esecuzione di opere edili presso privati o in condominio.
L’assegno di mantenimento (in sede di separazione) e quello divorzile (o di divorzio) sono due emolumenti economici diversi che, spesso, vengono confusi tra loro. In realtà, si applicano in diverse circostanze legali.
Facciamo chiarezza.
L’assegno di mantenimento viene definito in seno alla separazione (consensuale o giudiziale) per assicurare al coniuge col reddito minore lo stesso tenore di vita che aveva in costanza di matrimonio. Il giudice definisce l’importo in base al singolo caso e a molteplici fattori, fra cui il reddito di ciascun coniuge.
L’assegno divorzile, stabilito in senso alla procedura di divorzio (congiunto o giudiziale), ha la funzione di garantire autonomia e indipendenza economica del coniuge col reddito minore tra i due, ma non lo stesso tenore di vita che aveva durante il matrimonio.
Ed infatti, dal 2018 con sentenza a Sezione Unite la Cassazione ha stabilito che l’assegno divorzile non è più dovuto per ricostituire il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ma ha funzione equilibratrice del reddito dei coniugi e mira a garantire giustizia e equità tra gli coniugi. Dunque, attraverso l'assegno di mantenimento, si cerca di compensare il coniuge che si trova in una situazione di svantaggio economico ( Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 18287 del 2018, Cassazione Civile, Sez. I, 8 luglio 2024, n. 18506).
Coniuge con elevate capacità lavorative: Se un coniuge ha elevate capacità lavorative e buone prospettive di reinserimento, l'importo dell'assegno potrebbe essere inferiore o di durata più breve.
Caia e Tizio si separano dopo 20 anni di matrimonio. Caia si è dedicata principalmente alla cura dei figli e della casa, rinunciando a una carriera professionale. Tizio, invece, ha una carriera stabile e ben remunerata. In questo caso, Caia avrà maggiori probabilità di ottenere un assegno di mantenimento, poiché ha sacrificato la propria carriera per la famiglia e ha maggiori difficoltà a reinserirsi nel mondo del lavoro.
L'assegno di divorzio, una volta stabilito dal giudice, non è un valore immutabile nel tempo e può sempre essere modificato qualora ricorrano i presupposti. Le circostanze economiche delle persone cambiano, e di conseguenza può essere necessario rivedere l'importo dell'assegno.
Vediamo quando:
Per chiedere la modifica dell'assegno di divorzio, è necessario presentare una specifica istanza (cd. Ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio) avanti il Tribunale territorialmente competente.
La richiesta dovrà essere motivata e supportata da idonea documentazione, come buste paga, certificazioni mediche, dichiarazioni dei redditi, estratti conto correnti ecc.