
L'espressione «alienazione parentale» o PAS (Parental Alienation Syndrome), secondo la controversa formulazione coniata dallo psichiatra Richard Gardner negli anni Ottanta, descrive una dinamica familiare in cui un figlio minore, generalmente durante una separazione conflittuale, rifiuta in modo ingiustificato uno dei due genitori, sotto l'influenza più o meno consapevole dell'altro.
Al di là delle etichette diagnostiche, il fenomeno è drammaticamente concreto: un genitore che svaluta sistematicamente l'altro davanti al figlio, che impedisce o ostacola gli incontri, che costruisce una narrazione in cui l'ex partner è inadeguato, pericoloso o assente. Il risultato è la rottura del legame affettivo tra il minore e il genitore "allontanato", con conseguenze spesso profonde sullo sviluppo psicologico del bambino. In altri termini, si tratta di un bambino che viene "arruolato" come alleato nella guerra tra i genitori, fino al punto di tagliare fuori un genitore che fino a poco prima amava.
La giurisprudenza di legittimità ha compiuto, in poco più di un decennio, un percorso di progressiva maturazione sul tema.
Con la sentenza n. 7041 del 2013, la Corte di Cassazione ha affrontato per la prima volta in modo organico la questione, stabilendo che il giudice di merito non può recepire acriticamente una diagnosi di PAS formulata dal consulente tecnico d'ufficio, specie quando essa si fonda su «una teoria scientifica non consolidata o controversa». Il giudice, in quei casi, «ha l'obbligo di verificare il fondamento scientifico della stessa, ricorrendo alle proprie cognizioni scientifiche ovvero avvalendosi di idonei esperti, non potendo adottare soluzioni prive del necessario conforto scientifico, potenzialmente produttive di danni ancor più gravi di quelli che le teorie ad esse sottese pretendono di scongiurare».
Con la sentenza n. 6919 del 2016, la Cassazione ha cristallizzato il principio che ancora oggi guida la materia: «qualora un genitore denunci comportamenti dell'altro genitore di allontanamento morale e materiale del figlio da sé, indicati come significativi di una PAS, ai fini della modifica delle modalità di affidamento, il giudice di merito è tenuto ad accertare la veridicità in fatto dei suddetti comportamenti, utilizzando i comuni mezzi di prova, tipici e specifici della materia, incluse le presunzioni, ed a motivare adeguatamente, a prescindere dal giudizio astratto sulla validità o invalidità scientifica della suddetta patologia».
In altre parole: non serve (e non basta) una diagnosi di PAS. Contano i fatti concreti. Il giudice deve accertare se davvero il genitore collocatario ha ostacolato il rapporto tra il figlio e l'altro genitore, perché «tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena».
Le pronunce più recenti confermano e precisano questo orientamento. Con l'ordinanza n. 19103 del 2024, la Cassazione ha ribadito che «il giudice di merito è tenuto ad accertare la veridicità dei comportamenti concreti mediante i comuni mezzi di prova, a prescindere dal giudizio astratto sulla validità scientifica della patologia». Tuttavia, ha anche aggiunto un caveat fondamentale: anche quando sia accertata la violazione del diritto alla bigenitorialità da parte del genitore collocatario, il giudice, prima di disporre l'allontanamento del minore e il collocamento presso l'altro genitore, «deve preventivamente valutare l'impatto psicologico di un cambiamento tanto drastico sulla personalità del minore, verificando in concreto che i rimedi adottati siano diretti a salvaguardare l'esigenza di evitare un trauma».
L'ordinanza n. 3576 del 2024 ha ulteriormente precisato che l'ascolto del minore capace di discernimento «non è un mezzo di prova bensì la modalità attraverso la quale il minore esercita il suo diritto di partecipare al processo e di esprimere la sua opinione», e che nessuna diagnosi, tanto più se «priva di solide evidenze scientifiche», può fondare da sola un giudizio di inidoneità genitoriale.
Infine, con l'ordinanza n. 22941 del 2026, la Suprema Corte ha chiarito che il cosiddetto «affido super esclusivo» — che priva un genitore di ogni potere decisionale — è «una misura di eccezionale gravità e residualità» che richiede «un accertamento rigoroso e una motivazione approfondita».
La Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022), entrata in vigore per i procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023, ha innovato significativamente la materia.
Il vecchio art. 709-ter c.p.c. è stato abrogato e sostituito dall'art. 473-bis.39 c.p.c., che oggi prevede che, in caso di «gravi inadempienze» o «atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento», il giudice può — anche d'ufficio e anche congiuntamente:
La Cassazione ha chiarito, con l'ordinanza n. 37899 del 2022, che la sanzione «non presuppone l'accertamento in concreto di un pregiudizio subito dal minore»: l'ostacolo al corretto svolgimento delle prescrizioni giudiziali «giustifica di per sé l'irrogazione della condanna, coerentemente con la funzione deterrente e sanzionatoria intrinseca alla norma».
Un'altra novità importante della Riforma Cartabia è l'art. 473-bis.6 c.p.c., che impone al giudice di procedere senza ritardo all'ascolto del minore quando questi rifiuta di incontrare un genitore o quando «sono allegate o segnalate condotte di un genitore tali da ostacolare il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo tra il minore e l'altro genitore». Una norma pensata proprio per intercettare tempestivamente le dinamiche di alienazione.
Quando l'ostacolo è persistente e pregiudizievole, il giudice può disporre l'affidamento esclusivo al genitore ostacolato, ai sensi dell'art. 337-quater c.c., «qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore».
Nei casi più gravi, possono entrare in gioco anche i provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale ex art. 333 c.c. (allontanamento del genitore) e, all'estremo, la decadenza ex art. 330 c.c.
Le condotte ostruzionistiche espongono il genitore responsabile a conseguenze su più piani:
L'approccio della giurisprudenza italiana all'alienazione parentale è oggi maturo e pragmatico: ha abbandonato la fascinazione per etichette diagnostiche dal dubbio fondamento scientifico e si concentra sui fatti, sulle condotte concrete, sulle prove. Il diritto del minore alla bigenitorialità sancito dall'art. 337-ter c.c. come «diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori» è il faro che guida ogni decisione.
Per il genitore che subisce ostacoli, gli strumenti di tutela esistono e sono efficaci: dalla sanzione pecuniaria al risarcimento, fino alla modifica dell'affidamento. Ma la tempestività è decisiva. Ogni giorno perso è un giorno in più in cui il legame si allenta.
Articolo a cura dell’Avvocata Moira Vecchiato — Diritto di famiglia, minori e relazioni familiari.