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Il diritto dei nonni a mantenere i rapporti con i nipoti: presupposti, limiti e tutela giudiziale

03.08.2026 
 - admin

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Uno dei temi più delicati e frequenti nel diritto di famiglia contemporaneo è il diritto dei nonni a mantenere rapporti significativi con i nipoti, specialmente quando la crisi della coppia genitoriale genera conflitti che finiscono per travolgere anche i rapporti con gli ascendenti.

L'ordinamento italiano riconosce e tutela questa posizione giuridica in modo autonomo e diretto, ma la subordina a un criterio fondamentale: l'esclusivo interesse del minore. Vediamo in dettaglio la disciplina, i presupposti per l'intervento del giudice e gli orientamenti giurisprudenziali più recenti.

Il fondamento normativo: l'art. 317-bis c.c.

La norma cardine è l'art. 317-bis c.c., che al primo comma sancisce: «Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni».

Al secondo comma, la disposizione prevede che l'ascendente al quale sia impedito l'esercizio di tale diritto possa ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore, affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore, con rinvio all'art. 336, secondo comma, c.c.

La norma va letta in combinato disposto con l'art. 315-bis c.c., che riconosce il diritto speculare del figlio minore a «crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti», e con l'art. 337-ter c.c., che nei procedimenti di separazione e divorzio impone al giudice di assicurare al minore la conservazione di «rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale».

Un diritto autonomo, non un mero riflesso della posizione genitoriale

La giurisprudenza più recente ha chiarito che il diritto degli ascendenti non costituisce una posizione derivata o riflessa rispetto a quella dei genitori, bensì un diritto soggettivo autonomo, azionabile indipendentemente dalla crisi dell'unione tra i genitori e persino contro una volontà comune di questi ultimi.

Lo ha affermato con chiarezza la Corte d'Appello di Firenze, sentenza n. 155 del 2026, secondo cui «la riforma dell'art. 317-bis c.c. ha inteso attribuire agli ascendenti una posizione soggettiva non già in via indiretta, come riflesso della tutela accordata all'interesse del minore nell'ambito della crisi dell'unione tra i genitori, ma avente consistenza di vero e proprio diritto soggettivo, essendo tutelata in via principale, indipendentemente dalla predetta crisi ed anche nei confronti di una volontà comune dei genitori, sia pure subordinatamente ad una valutazione dell'interesse del minore» (richiamando Cass. civ. n. 12317/2025).

Ne consegue che la liberalizzazione degli incontri tra il genitore e i figli — ad esempio a seguito dell'esito favorevole di un giudizio separativo — non assorbe né rende superfluo l'autonomo diritto dei nonni a coltivare una relazione diretta con i nipoti. I due piani rimangono distinti.

La titolarità del diritto: non solo i nonni biologici

La Cassazione civile, ordinanza n. 34566 del 2022, ha chiarito che il diritto ex art. 317-bis c.c. va riconosciuto non soltanto ai soggetti legati al minore da un rapporto di parentela in linea retta ascendente, ma anche a ogni altra persona che affianchi il nonno biologico, sia essa il coniuge o il convivente di fatto, e che si sia dimostrata idonea a instaurare con il minore una relazione affettiva stabile, dalla quale il minore possa trarre un beneficio sul piano della formazione e dell'equilibrio psico-fisico.

I presupposti per l'intervento del Tribunale

Il criterio positivo: non basta l'assenza di pregiudizio

L'aspetto più importante e tecnicamente più delicato, sul quale la giurisprudenza di legittimità è intervenuta ripetutamente negli ultimi anni, riguarda il tipo di valutazione che il giudice deve compiere.

L'orientamento ormai consolidato — a partire dalla fondamentale Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 2881 del 2023 e ribadito da numerose pronunce successive — è che non è sufficiente accertare l'assenza di pregiudizio per il minore derivante dalla frequentazione con gli ascendenti. Applicare un criterio meramente negativo (la frequentazione «non fa male») costituisce un errore di diritto.

Il giudice deve dunque accertare in termini positivi il concreto vantaggio che il minore trarrebbe dalla partecipazione degli ascendenti al suo progetto educativo e formativo. Deve cioè verificare se il coinvolgimento dei nonni si sostanzi in una fruttuosa cooperazione per l'adempimento degli obblighi educativi, contribuendo così a un sano ed equilibrato sviluppo della personalità del minore.

Questo principio è stato ribadito anche dalla Cass. civ., ordinanza n. 6658 del 2025 e dalla Cass. civ., ordinanza n. 29685 del 2024, che hanno ulteriormente precisato come il carattere «significativo» del rapporto implichi spontaneità e non coercizione.

Viene considerata la volontà del minore?

. Un limite invalicabile, infatti, è rappresentato dalla volontà del minore. La Cass. civ., ordinanza n. 2881 del 2023 ha statuito che nessuna frequentazione può essere disposta contro la volontà manifestata da un minore che abbia compiuto i dodici anni o che comunque risulti capace di discernimento.

In tali casi, il giudice deve piuttosto individuare «strumenti di modulazione delle relazioni, in grado di favorire la necessaria spontaneità dei rapporti», anziché imporre rapporti non desiderati.

La Cass. civ., ordinanza n. 29685 del 2024 ha precisato che per «capacità di discernimento» si intende la capacità del minore di «cogliere dati, informazioni e stimoli provenienti dall'esterno riguardanti la propria sfera esistenziale ed elaborarli secondo il proprio personale sentire».

La collaborazione dell'ascendente

Nella valutazione dell'interesse del minore rileva anche il contegno processuale e sostanziale dell'ascendente. La Cass. civ., ordinanza n. 9281 del 2024 ha ritenuto legittimo il rigetto della domanda di una nonna che aveva rifiutato ingiustificatamente di sottoporsi alla consulenza tecnica d'ufficio disposta per valutare la sua personalità e l'idoneità a mantenere rapporti con i minori.

Più in generale, la disponibilità dell'ascendente a collaborare per favorire la ricostituzione del rapporto, anche attraverso percorsi di sostegno psicologico offerti dai servizi competenti, costituisce un elemento rilevante nella valutazione complessiva, specialmente in presenza di conflittualità familiari.

Casi in cui il Tribunale interviene e cosa dispone

Il ricorso ex art. 317-bis c.c.

Il procedimento si attiva su ricorso dell'ascendente al Tribunale per i Minorenni del luogo di residenza abituale del minore, ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c. nel testo vigente. Qualora sia già pendente — o venga instaurato successivamente — tra i genitori un giudizio di separazione, divorzio, scioglimento dell'unione civile o ex art. 316 c.c., la competenza spetta al medesimo Tribunale Ordinario già adito per la crisi familiare, in forza della vis attractiva assoluta introdotta dalla L. 206/2021 e confermata dalla Cass. civ., ord. n. 28901 del 2025, nonché dalla Cass. civ., ord. n. 24914 del 2024. Questo regime di vis attractiva rafforzata si applica ai procedimenti instaurati dal 22 giugno 2022 in poi; per quelli anteriori resta il criterio della prevenzione (Cass. civ., ord. n. 14104/2024Cass. civ., ord. n. 9756/2025).

Va segnalato che la Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) ha previsto l'istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie (TPMF), la cui entrata in vigore è stata differita a ottobre 2027 (art. 49 D.Lgs. 149/2022). A decorrere da tale data, la competenza per i ricorsi ex art. 317-bis, comma 2, c.c. transiterà alla sezione circondariale del TPMF ai sensi del nuovo art. 50.5 dell'ordinamento giudiziario.

La Cass. civ., ordinanza n. 9281 del 2024 ha qualificato espressamente questo procedimento come contenzioso ordinario, e non di volontaria giurisdizione, trattandosi di «regolazione del conflitto relativo alle posizioni di diritto soggettivo di plurime persone», con conseguente applicazione del regime ordinario delle spese processuali (soccombenza).

Competente è il giudice del luogo di residenza abituale del minore. Il rito è quello camerale, con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero. Il giudice, prima di decidere, dispone normalmente l'ascolto del minore che abbia compiuto dodici anni o che sia comunque capace di discernimento, e può avvalersi dei Servizi Sociali e di consulenze tecniche d'ufficio.

I possibili provvedimenti del giudice

All'esito dell'istruttoria, il giudice può:

  • Accogliere il ricorso, regolamentando le modalità degli incontri tra ascendenti e nipoti (frequenza, durata, presenza di terzi, luoghi). In presenza di conflittualità elevate, può disporre incontri protetti dinanzi ai Servizi Sociali, come avvenuto nel caso esaminato dalla Corte d'Appello di Firenze, sentenza n. 155 del 2026. Nel caso di specie gli incontri, inizialmente osservati, avevano progressivamente consentito la costruzione di una relazione significativa, poi liberalizzata con modalità e calendario specifici.
  • Rigettare il ricorso, qualora ritenga che la frequentazione non risponda all'interesse del minore: ad esempio perché il minore, ascoltato, ha manifestato una volontà contraria (Cass. civ., n. 29685/2024); perché la conflittualità tra adulti è tale da esporre il minore a stress e sofferenza (Cass. civ., n. 1744/2026); perché l'ascendente non ha dimostrato capacità di cooperare costruttivamente al progetto educativo del minore.
  • Subordinare gli incontri alla presenza del genitore di riferimento (c.d. «ramo genitoriale»), come nel caso esaminato dalla Cass. civ., n. 6658 del 2025, nella quale la Cassazione ha però censurato il decreto impugnato perché la Corte d'Appello non aveva motivato adeguatamente sulla scelta di imporre la presenza del padre né si era avvalsa dei Servizi Sociali per contemperare la frequentazione con le altre esigenze di vita del minore.
  • Disporre percorsi di sostegno psicologico o mediazione familiare, finalizzati a ricostruire progressivamente il rapporto, particolarmente indicati quando la relazione significativa non preesisteva al ricorso ma può essere costruita nel corso dell'istruttoria (Corte App. Firenze, n. 155/2026).

La conflittualità tra genitori e ascendenti

Un profilo particolarmente rilevante riguarda l'ipotesi in cui il genitore affidatario si opponga alla frequentazione tra ascendenti e minore. La Cass. civ., ordinanza n. 34566 del 2022 ha chiarito che l'opposizione del genitore affidatario, se motivata esclusivamente dal conflitto con l'altro genitore e non dall'interesse del minore, non costituisce elemento ostativo al riconoscimento del diritto degli ascendenti.

Tuttavia, quando il conflitto tra adulti raggiunge livelli di gravità tali da costituire fonte di stress e sofferenza per il minore, la giurisprudenza più recente — in particolare la Cass. civ., n. 1744 del 2026 — ha ritenuto legittimo il provvedimento di interruzione dei rapporti, ove adeguatamente motivato in base al best interest of the child.

Il nuovo art. 473-bis.6 c.p.c.: un presidio processuale rafforzato

La Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) ha introdotto un ulteriore presidio: l'art. 473-bis.6 c.p.c., che prevede un procedimento accelerato quando siano «allegate o segnalate condotte di un genitore tali da ostacolare [...] la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale». In tali ipotesi il giudice procede all'ascolto senza ritardo, assume sommarie informazioni e può disporre l'abbreviazione dei termini processuali. Si tratta di uno strumento importante per reagire tempestivamente a condotte ostruzionistiche di un genitore che impediscano la relazione tra nonni e nipoti.

Considerazioni pratiche per l'ascendente che intenda agire

Alla luce del quadro descritto, l'ascendente che intenda far valere il proprio diritto deve essere consapevole di alcuni snodi fondamentali:

  1. L'onere della prova non è solo formale: non basta dimostrare il rapporto di parentela, occorre allegare e provare l'esistenza di una relazione affettiva significativa — o quanto meno la potenzialità di costruirla — e il concreto beneficio che il minore trarrebbe dalla frequentazione.
  2. La collaborazione è essenziale: il contegno processuale dell'ascendente viene scrutinato dal giudice. Il rifiuto di sottoporsi a percorsi di sostegno psicologico o a consulenze tecniche può essere valutato negativamente ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c.
  3. La relazione si può costruire in corso di causa: non è necessario che il rapporto significativo preesista al ricorso; come affermato dalla Corte d'Appello di Firenze, esso può essere progressivamente costruito e consolidato attraverso incontri osservati dai Servizi Sociali nel corso dell'istruttoria.
  4. Il procedimento è contenzioso, non di volontaria giurisdizione: le spese di lite seguono la soccombenza.
  5. La volontà del minore è un limite invalicabile: se il nipote ultra-dodicenne (o comunque capace di discernimento) esprime una volontà contraria, il giudice non può imporre la frequentazione, ma deve piuttosto lavorare sugli strumenti per favorire la spontaneità della relazione.

Il superiore interesse del minore resta il criterio guida

La materia, come si vede, richiede un equilibrio delicato tra la tutela di un diritto soggettivo autonomo e il principio del superiore interesse del minore, che rappresenta la stella polare di ogni decisione. L'orientamento della Cassazione più recente è chiaro: il diritto dei nonni esiste ed è tutelato, ma non è mai incondizionato. Il giudice non può accontentarsi di verificare che la frequentazione «non nuoccia»; deve accertare che «giovi». In questo spazio di valutazione caso per caso si gioca la vera complessità della materia, che richiede una difesa tecnica attenta e specializzata.

Articolo a cura dell’Avvocata Moira Vecchiato — Diritto di famiglia, minori e relazioni familiari.

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