
Quando una persona muore lasciando soprattutto debiti, i familiari chiamati all’eredità devono evitare decisioni affrettate. La morte del debitore non rende automaticamente eredi i parenti: la qualità di erede si acquista con l’accettazione, espressa o tacita, oppure in determinati casi per effetto della legge. Solo chi acquista l’eredità risponde, secondo le regole applicabili, dei debiti del defunto.
La prima regola pratica è quindi questa: prima di compiere atti sui beni o sui rapporti del defunto, occorre ricostruire la situazione patrimoniale e valutare se accettare, accettare con beneficio d’inventario o rinunciare.
Lo Studio Legale Toppani Vecchiato, in persona dell’avvocato Andrea Toppani, è a disposizione per offrire consulenza in materia di successioni.
È opportuno raccogliere, per quanto possibile, informazioni su conti correnti, immobili, veicoli, partecipazioni, crediti, mutui, finanziamenti, garanzie personali, cartelle di pagamento, debiti fiscali, contenziosi pendenti e spese funerarie.
L’obiettivo non è soltanto stimare il valore dell’attivo, ma individuare anche debiti non immediatamente visibili, come fideiussioni, obbligazioni tributarie, responsabilità risarcitorie o passività derivanti da giudizi ancora in corso.
Nel frattempo, è prudente limitarsi agli atti di conservazione e di protezione dei beni, evitando di disporne o di riscuotere crediti del defunto senza una preventiva valutazione. La riscossione di un credito ereditario, ad esempio, può essere considerata un atto dispositivo e integrare l’accettazione tacita dell’eredità.
Con l’accettazione pura e semplice l’erede subentra nell’intero patrimonio del defunto, nei rapporti attivi e passivi. I debiti ereditari possono quindi incidere anche sul patrimonio personale dell’erede.
L’accettazione può essere espressa, quando il chiamato dichiara formalmente di accettare l’eredità o assume il titolo di erede in un atto pubblico o in una scrittura privata, oppure tacita (artt. 474 e 475 c.c.). È tacita quando il chiamato compie un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede (art. 476 c.c.).
Non esiste un elenco completamente automatico valido per ogni situazione: l’accettazione tacita deve essere valutata in concreto, considerando la natura dell’atto e il comportamento complessivo del chiamato. Sono particolarmente rischiosi:
La semplice dichiarazione di successione, invece, ha natura prevalentemente fiscale e non costituisce, da sola, accettazione tacita. Diversa può essere la voltura catastale, che ha anche una rilevanza civilistica e può manifestare l’assunzione della titolarità dei beni ereditari.
La voltura non produce però automaticamente effetti nei confronti di tutti i chiamati: occorre verificare chi l’abbia presentata e se l’atto sia riferibile agli altri mediante delega, attività procuratoria o successiva ratifica.
Anche l’ingresso nella disponibilità dei beni ereditari richiede attenzione. Il possesso, di per sé, non equivale necessariamente ad accettazione tacita; tuttavia, il chiamato che sia nel possesso, anche solo di un bene ereditario, deve redigere l’inventario entro tre mesi. Se non lo fa, può essere considerato erede puro e semplice.
La rinuncia è normalmente lo strumento da valutare quando l’eredità presenta un passivo superiore all’attivo e il chiamato non intende assumere il rischio di rispondere dei debiti.
La rinuncia produce, in linea generale, l’effetto per cui il rinunciante è considerato come se non fosse mai stato chiamato all’eredità (art. 521 c.c.). Di conseguenza, chi rinuncia validamente non acquista la qualità di erede e non risponde dei debiti del defunto.
La rinuncia non si fa con una semplice scrittura privata, deve essere effettuata con dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del luogo in cui si è aperta la successione.
La rinuncia deve essere valutata anche sotto il profilo temporale. Il diritto di accettare l’eredità si prescrive in dieci anni dall’apertura della successione (art. 480 c.c.). Tuttavia, attendere a lungo può creare problemi probatori e, se il chiamato è nel possesso dei beni, può far decorrere il termine per la redazione dell’inventario previsto dall’art. 485 c.c.
Quando non è possibile conoscere con sufficiente certezza l’entità dei debiti, ma esistono anche beni o crediti che il chiamato intende conservare, può essere valutata l’accettazione con beneficio d’inventario.
Il beneficio mantiene separati il patrimonio del defunto e quello dell’erede. L’erede beneficiato non è tenuto a pagare i debiti ereditari oltre il valore dei beni ricevuti; inoltre, i creditori dell’eredità hanno preferenza sul patrimonio ereditario rispetto ai creditori personali dell’erede (art. 490 c.c.).
Il beneficio non è però una semplice dichiarazione di limitazione della responsabilità. L’accettazione deve essere resa davanti a un notaio o al cancelliere del tribunale, inserita nel registro delle successioni e accompagnata dall’inventario.
Se il chiamato non è nel possesso dei beni ereditari, può dichiarare l’accettazione beneficiata fino a quando non sia prescritto il diritto di accettare e compiere l’inventario
Se il chiamato è nel possesso dei beni ereditari, deve fare l’inventario entro tre mesi dall’apertura della successione. Se lascia decorrere il termine senza completare l’inventario, è considerato erede puro e semplice (art. 485 c.c.).
Il beneficio non significa che il chiamato non diventi erede. Al contrario, egli acquista la qualità di erede, ma con responsabilità patrimoniale limitata e con separazione tra i due patrimoni.
La rinuncia non fa semplicemente “sparire” la quota del rinunciante. La successione deve essere nuovamente verificata secondo il testamento o, in mancanza, secondo le regole della successione legittima.
Nelle successioni legittime, la quota del rinunciante si accresce a coloro che avrebbero concorso con lui, salvo il diritto di rappresentazione.
La rappresentazione opera, in particolare, a favore dei discendenti dei figli e dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto (art. 468 c.c.). In concreto, se rinuncia un genitore chiamato all’eredità, possono essere chiamati i suoi figli; se rinuncia un fratello del defunto, possono essere chiamati i suoi discendenti. La verifica deve essere compiuta caso per caso, considerando anche eventuali disposizioni testamentarie.
I nuovi chiamati devono essere informati della rinuncia e devono a loro volta scegliere se accettare, accettare con beneficio d’inventario o rinunciare. Se tra i chiamati vi sono minori o persone sottoposte a protezione giuridica, gli atti successori richiedono specifiche autorizzazioni e non possono essere gestiti con le stesse modalità previste per un adulto pienamente capace.
Se tutti i chiamati rinunciano e non vi sono altri successibili, l’eredità è devoluta allo Stato, che la acquista di diritto e non può rinunciarvi; lo Stato non risponde dei debiti ereditari oltre il valore dei beni acquistati (art. 586 c.c.).
Riassumendo, in presenza di un’eredità apparentemente passiva, è consigliabile:
L’eredità con soli debiti non deve essere affrontata con il semplice silenzio o con comportamenti informali. La mancata rinuncia non equivale automaticamente ad accettazione, ma determinati atti o il mancato rispetto dei termini connessi al possesso dei beni possono produrre effetti molto rilevanti.
La rinuncia esclude, in linea generale, l’assunzione della responsabilità per i debiti ereditari, purché sia validamente formalizzata e non sia stata preceduta da un’accettazione espressa o tacita. L’accettazione con beneficio d’inventario rappresenta invece una soluzione intermedia, che consente di conservare l’eredità separando il patrimonio ereditario da quello personale, ma soltanto se vengono rispettati rigorosamente gli adempimenti e i termini previsti.
La valutazione dovrebbe essere svolta prima di compiere atti sui beni del defunto e tenendo conto che la rinuncia di un chiamato può far subentrare altri familiari, i quali dovranno essere informati e compiere autonomamente la propria scelta.
Lo Studio Legale Toppani Vecchiato, in persona dell’avvocato Andrea Toppani, è a disposizione per offrire consulenza in materia di successioni.