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Tribunale per la Famiglia

Il Tribunale per la Famiglia 2027: cosa cambia davvero per separazioni, divorzi e tutela dei minori

25.08.2026 
 - admin

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Il 17 ottobre 2027 segna una svolta storica per il diritto di famiglia italiano. In quella data — aggiornata dal d.l. 100/2026 rispetto alla scadenza originaria del 2026 — entra in funzione il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie: il nuovo giudice unico che assorbe e supera la storica separazione tra Tribunale ordinario e Tribunale per i Minorenni. Ecco, in sintesi, cosa cambia e quali conseguenze pratiche produce per le famiglie.

Perché nasce il Tribunale unico

Fino a oggi, una famiglia in crisi poteva trovarsi a gestire contemporaneamente due procedimenti davanti a due giudici diversi. Due fascicoli, due udienze, due giudici che — non di rado — non comunicavano tra loro.

La riforma Cartabia, con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, supera questa frammentazione. L'art. 30 del decreto riscrive l'ordinamento giudiziario e crea un ufficio giudiziario unitario: il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.

Sebbene entri in vigore il 17 ottobre 2027, non tutto scatterà subito. I procedimenti civili già pendenti davanti ai tribunali ordinari proseguiranno con le vecchie regole fino a esaurimento, e solo quelli ancora pendenti al 1° gennaio 2030 transiteranno automaticamente alla sezione circondariale del nuovo tribunale. La riforma, insomma, ha un regime transitorio graduale che evita bruschi traslochi di fascicoli.

Come è organizzato il nuovo Tribunale

Il Tribunale unico si articola su due livelli, come disegnato dal nuovo art. 49 dell'ordinamento giudiziario:

  • Sezione circondariale: ha sede in ogni tribunale ordinario e giudica in composizione monocratica. Si occupa di separazioni, divorzi, unioni civili, convivenze, procedimenti sulla responsabilità genitoriale (artt. 330, 332, 333, 334 c.c.), e funzioni di giudice tutelare.
  • Sezione distrettuale: ha sede nel capoluogo di distretto e giudica in composizione collegiale (tre giudici in materia civile). Tratta i procedimenti di primo grado non assegnati alla sezione circondariale, i reclami e le impugnazioni, nonché tutta la materia penale minorile.

È inoltre istituito un ufficio autonomo del pubblico ministero presso il nuovo tribunale, dedicato esclusivamente alle materie familiari e minorili.

Cosa cambia per separazioni e divorzi

Chi si separa o divorzia dal 17 ottobre 2027 in poi presenterà il ricorso non più al tribunale ordinario ma alla sezione circondariale del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. Il rito applicabile resta quello unificato introdotto dalla stessa riforma Cartabia (il nuovo Titolo IV-bis del codice di procedura civile, artt. 473-bis e seguenti).

La vera novità, però, è che lo stesso giudice della separazione potrà conoscere anche — e contestualmente — delle situazioni di pregiudizio per i minori che oggi imporrebbero l'apertura di un fascicolo separato davanti al tribunale per i minorenni. Un unico giudice, un unico fascicolo, un'unica udienza, dando così concretezza pratica al principio di concentrazione delle tutele.

Cosa cambia per la tutela dei minori

Qui il salto è ancora più marcato. I procedimenti più frequenti in materia di tutela minorile — quelli ex art. 333 c.c. (condotte pregiudizievoli dei genitori), art. 330 c.c. (decadenza dalla responsabilità genitoriale), art. 403 c.c. (allontanamento urgente) — saranno trattati dalla sezione circondariale, cioè dallo stesso ufficio che gestisce separazioni e divorzi.

Il nuovo art. 38 disp. att. c.c. (come già modificato dalla legge delega 206/2021 e ora confluito nella riforma) consacra la vis attractiva assoluta del giudice della famiglia: se pende o viene instaurato un giudizio di separazione, divorzio o affidamento, tutti i provvedimenti de potestate confluiscono in quel procedimento, indipendentemente da quale sia stato avviato per primo. 

Resta invece alla sezione distrettuale la competenza per i procedimenti più delicati: dichiarazione di adottabilità, adozioni, e i procedimenti penali a carico di minorenni.

La riforma presenta certamente aspetti positivi, fra cui il superamento del "doppio binario". Prima della riforma, la competenza sulla crisi familiare era divisa: il Tribunale Ordinario gestiva separazioni e affidi, mentre il Tribunale per i Minorenni trattava la responsabilità genitoriale. L'accorpamento in un'unica struttura elimina sovrapposizioni e conflitti di competenza.

Anche la prossimità territoriale va valutata positivamenteLa struttura articolata in sezioni circondariali (presso ogni Tribunale ordinario) avvicina la giustizia ai cittadini rispetto alla sola presenza distrettuale dei vecchi Tribunali per i Minorenni.

D’altro canto però vi sono criticità tecniche che preoccupano gli addetti del settore, fra cui la perdita della multidisciplinarietà. La decisione nelle sezioni circondariali è prevalentemente affidata al giudice monocratico, riducendo il ruolo dei giudici onorari (psicologi, psichiatri, psicopedagogisti) che fino a ieri componevano il collegio del Tribunale per i Minorenni, v’è dunque il fondato timore di una deriva "iper-giuridicizzata" in procedimenti che richiedono sensibilità e competenze tecniche extragiuridiche. Con l’inevitabile conseguenza di un aumento delle Consulenze Tecniche (CTU): la mancanza del contributo interno degli esperti rischia di far esplodere il ricorso a periti esterni (CTU), allungando i tempi e appesantendo i costi a carico delle famiglie.

Ed infine anche le carenze organiche contribuiscono a generare perplessità: va sottolineato il paradosso di voler creare una nuova struttura ramificata senza uno stanziamento adeguato di risorse umane, di personale amministrativo e di infrastrutture informatiche appropriate.

L'intento del legislatore è certamente lodevole: uniformare i diritti e velocizzare le decisioni su temi delicati come i figli e la separazione era un atto dovuto. Tuttavia, la giustizia minorile e della famiglia si muove sul filo sottile delle relazioni umane, dove la norma giuridica da sola stenta a ricucire il disagio. Il rischio concreto è che, inseguendo la sola efficienza procedurale e privandosi del confronto interdisciplinare quotidiano tra togati ed esperti, si rischia di dimenticare che dietro ogni fascicolo si decide il destino emotivo e sociale di un minore e finanche la sua salute psicofisica. Ed è proprio in questo solco che si misura la responsabilità professionale di un avvocato esperto in diritto di famiglia. Il suo compito non si deve limitare al tecnicismo degli atti o alla “vittoria processuale”, ma richiede la sensibilità costante di tutelare prioritariamente l'equilibrio e l'integrità dei soggetti più vulnerabili coinvolti nella crisi: i minori.

L’Avvocata Moira Vecchiato si occupa di Diritto di famiglia, minori e relazioni familiari ed è a disposizione per analizzare il tuo caso e guidarti verso la soluzione migliore per te e i tuoi figli.

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